Ordinanza n. 236/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 374/2024, emesso, nell’ambito del procedimento n. 3328/2023 RG, dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2024, depositato in cancelleria nella medesima data, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 29.10.2024 e notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria in data 30 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 374/2024 del Tribunale di Reggio Calabria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 374/2024, definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Nel corso del giudizio, il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione delle sentenze del TAR n. 471/2025 e n. 573/2025 ha chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione, rappresentando di avere accertato pagamenti riferiti a varie fatture del 2015 e del 2017, nonché la duplicazione delle fatture nn. 22 e 23 del 2015 nei due decreti ingiuntivi azionati. Il difensore del ricorrente ha dichiarato che alcune fatture erano state inserite per errore in entrambi i titoli, che ne era stato chiesto lo stralcio con successivo ricalcolo del credito, e che né l'ASP né il Commissario ad acta avevano documentato i pagamenti pregressi nonostante la richiesta del legale. Il giudizio concerne quindi la quantificazione del credito residuo e le modalità di esecuzione dei titoli, alla luce dei pagamenti già effettuati e degli importi eventualmente duplicati.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente né sull'istanza di ottemperanza né sull'importo residuo dovuto, riservando ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve documentare la richiesta scritta di stralcio delle fatture duplicate, il nuovo conteggio del dovuto e la richiesta di prova documentale dei pagamenti; l'ASP e il Commissario ad acta devono fornire documentati chiarimenti sulle interlocuzioni con il legale del ricorrente, sullo stralcio delle fatture ripetute o già pagate e sull'eventuale riscontro alla richiesta di documentazione dei pagamenti. Le relazioni, eventualmente corredate da documenti, devono essere depositate tramite PAT entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo azionato è stato dichiarato definitivamente esecutivo; l'ordinanza non definisce tuttavia le conseguenze di tale esecutività sulla quantificazione del credito residuo.
domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a.
La disposizione è richiamata esclusivamente in relazione all'elezione del domicilio fisico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando emergano pagamenti parziali, duplicazioni di fatture o possibili divergenze tra il titolo esecutivo e il credito effettivamente residuo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di determinare le modalità e l'importo dell'esecuzione.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un titolo deve sottoporre al giudice dell'ottemperanza i dubbi oggettivi sulle somme ancora dovute e documentare gli accertamenti svolti e i pagamenti eventualmente già effettuati.
- Ai fini della decisione sull'ottemperanza, il giudice può richiedere sia al creditore sia all'amministrazione e al commissario ad acta relazioni documentate sulle interlocuzioni intervenute, sulle richieste di stralcio e sulla prova dei pagamenti pregressi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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