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Ordinanza

Ordinanza n. 1199/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della-OMISSIS-, si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS-: -OMISSIS- B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO recante il divieto di accesso a manifestazioni calcistiche e, in determinate fasce orarie, alle strade adiacenti allo stadio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del Questore che gli vietava per tre anni l'accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche della F.I.G.C., nonché a determinate strade adiacenti allo stadio in occasione delle partite casalinghe di una squadra di calcio. Nel corso del giudizio cautelare ha chiesto di depositare quattro file video su supporto DVD, deducendo che le relative dimensioni, superiori al limite tecnico di 300 MB per il deposito telematico, impedivano il caricamento tramite il sistema informatico della giustizia amministrativa. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il DASPO, ma decide esclusivamente sull'istanza istruttoria relativa alle modalità di produzione dei filmati.

La decisione

Il TAR ha autorizzato eccezionalmente il ricorrente a depositare i quattro file video entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il deposito dovrà avvenire, in via prioritaria, mediante le modalità previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, eventualmente tramite modulistica o upload; in subordine, potrà essere effettuato mediante DVD o chiavetta USB presso l'Ufficio ricevimento ricorsi, in cinque copie: tre per il Collegio, una per la parte resistente e una per la segreteria della Sezione. L'autorizzazione è stata ritenuta giustificata dalle specifiche ragioni tecniche rappresentate e dalla necessità di acquisire i documenti ai fini della decisione. L'Ufficio ricevimento ricorsi, con l'ausilio dell'Ufficio informatica, dovrà verificare la sicurezza e la compatibilità dei supporti con il sistema informativo della giustizia amministrativa, nonché la presenza dell'attestazione di conformità; l'indice dei documenti, predisposto e sottoscritto dalla parte depositante, sarà caricato nel fascicolo telematico con indicazione delle modalità di deposito. La camera di consiglio per il prosieguo della fase cautelare è stata fissata al 21 luglio 2026. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa all'acquisizione processuale di documenti, nel contesto della decisione sull'istanza di deposito dei file video.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito telematico

    Consente, in presenza dei presupposti previsti, di autorizzare modalità alternative di deposito e conservazione degli atti e dei documenti.

  • art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9 maggio 2025

    nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti

    Il deposito alternativo è autorizzabile per eccezionali e comprovate ragioni tecniche, previa verifica della sicurezza e compatibilità del materiale; il mero superamento dei limiti dimensionali non basta, salvo che il file non sia divisibile o comprimibile, ma nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistenti le ragioni tecniche per l'acquisizione dei filmati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari, ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può autorizzare eccezionalmente il deposito di documenti su supporto informatico diverso dal canale telematico ordinario quando siano comprovate ragioni tecniche che impediscano il deposito ordinario e i documenti siano necessari ai fini della decisione.
  • L'autorizzazione al deposito su supporto digitale deve essere accompagnata dalla definizione delle modalità operative, dei termini, del numero di copie e delle verifiche di sicurezza, compatibilità informatica e conformità documentale demandate agli uffici giudiziari.
  • Quando il deposito telematico è tecnicamente problematico, la modalità alternativa costituisce una soluzione subordinata rispetto all'utilizzo delle modalità previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, ove concretamente praticabili.
  • La questione relativa alle modalità di deposito di documenti digitali può essere decisa in via istruttoria senza definire la domanda cautelare o il merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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