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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13908/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha aggiunto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un fatto qualificato come ricettazione. Con il primo motivo deduceva vizio motivazionale sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come incauto acquisto e non come ricettazione, richiamando gli artt. 648 e 712 c.p.; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito e mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla dosimetria della pena, sorretta da motivazione non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato per la qualificazione della condotta come ricettazione, ritenuta corretta dai giudici di merito.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dalla difesa in alternativa alla ricettazione; la Corte nega che i fatti integrino l'incauto acquisto.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congrua e non illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa delle emergenze processuali, salvo che sia specificamente dedotto un travisamento della prova analiticamente indicato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto deve essere risolta in base alla corretta qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito, ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivamente dedotto.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la motivazione sulla pena sia sufficiente, non manifestamente illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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