Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34558/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di prevenzione patrimoniale che disponeva la confisca di un immobile acquistato nel 2018 (formalmente intestato alla coniuge) e del relativo saldo attivo su un rapporto finanziario. Il ricorrente deduce genericamente la violazione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale contestando la valutazione della pericolosità sociale (sostiene che i reati siano episodici, di ridotta offensività patrimoniale e non idonei a produrre redditi illeciti) e lamenta l'omessa valutazione della liceità della provvista usata per l'acquisto del 2018. Denuncia inoltre che la Corte d'appello non ha preso in considerazione il documento prodotto (una ricognizione di debito in copia in lingua araba priva di indicazioni sull'autore) e la formale intestazione dell'immobile alla coniuge separata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, in quanto si limita a criticare la valutazione di fatto sulla pericolosità sociale, materia nella quale la cassazione interviene solo per violazione di legge, non per rinnovazione del giudizio di merito. I giudici hanno inoltre ritenuto il motivo aspecifico e privo di confronto critico con elementi sintomatici della pericolosità (serialità degli episodi di spaccio, reati connessi quali resistenza e evasione, inserimento in un contesto familistico-organizzato, corrispondenza temporale tra attività illecita e acquisto dell'immobile, sproporzione tra entrate lecite e disponibilità). La documentazione prodotta (ricognizione di debito anonima e non autentica) è stata ritenuta inattendibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • normativa in materia di prevenzione patrimoniale

    La Corte richiama il principio per cui le valutazioni di merito sulla pericolosità sociale e sulla congruità della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo per profili di violazione di legge; non è ammessa la rinnovazione del giudizio probabilistico di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda (euro 3.000), essendo il ricorso dichiarato inammissibile e non essendovi elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le critiche circostanziali alla valutazione della pericolosità sociale sono inammissibili salvo che non implichino una specifica violazione di legge o una palese insufficienza motivazionale.
  • Per contrastare una misura di prevenzione patrimoniale è necessario un motivo specifico che evidenzi errori di diritto o carenze della motivazione, non una generica richiesta di riconsiderazione del quadro probatorio.
  • Documenti anonimi, non autenticati o non corredati da elementi identificativi (es. ricognizioni di debito in copia senza indicazione dell'autore) hanno scarso valore probatorio e difficilmente valgono a giustificare l'acquisto di beni di valore.
  • La formale intestazione a un familiare non esclude l'applicazione della misura se sussistono elementi che dimostrano che l'acquisto è riconducibile al proposto (es. temporizzazione con attività illecita, sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio). In tali casi è necessario provare in modo documentale e autentico la lecita provenienza dei fondi e l'assoluta autonomia patrimoniale del terzo intestatario.
  • In caso di impugnazione in Cassazione occorre concentrare le censure su specifiche violazioni di legge o vizi formali della motivazione; l'assenza di specificità espone al rischio di inammissibilità e alle conseguenti condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.