Cassazione Penale, Sentenza n. 34558/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione patrimoniale che disponeva la confisca di un immobile acquistato nel 2018 (formalmente intestato alla coniuge) e del relativo saldo attivo su un rapporto finanziario. Il ricorrente deduce genericamente la violazione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale contestando la valutazione della pericolosità sociale (sostiene che i reati siano episodici, di ridotta offensività patrimoniale e non idonei a produrre redditi illeciti) e lamenta l'omessa valutazione della liceità della provvista usata per l'acquisto del 2018. Denuncia inoltre che la Corte d'appello non ha preso in considerazione il documento prodotto (una ricognizione di debito in copia in lingua araba priva di indicazioni sull'autore) e la formale intestazione dell'immobile alla coniuge separata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità, in quanto si limita a criticare la valutazione di fatto sulla pericolosità sociale, materia nella quale la cassazione interviene solo per violazione di legge, non per rinnovazione del giudizio di merito. I giudici hanno inoltre ritenuto il motivo aspecifico e privo di confronto critico con elementi sintomatici della pericolosità (serialità degli episodi di spaccio, reati connessi quali resistenza e evasione, inserimento in un contesto familistico-organizzato, corrispondenza temporale tra attività illecita e acquisto dell'immobile, sproporzione tra entrate lecite e disponibilità). La documentazione prodotta (ricognizione di debito anonima e non autentica) è stata ritenuta inattendibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
normativa in materia di prevenzione patrimoniale
La Corte richiama il principio per cui le valutazioni di merito sulla pericolosità sociale e sulla congruità della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo per profili di violazione di legge; non è ammessa la rinnovazione del giudizio probabilistico di fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente alle spese e all'ammenda (euro 3.000), essendo il ricorso dichiarato inammissibile e non essendovi elementi per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le critiche circostanziali alla valutazione della pericolosità sociale sono inammissibili salvo che non implichino una specifica violazione di legge o una palese insufficienza motivazionale.
- Per contrastare una misura di prevenzione patrimoniale è necessario un motivo specifico che evidenzi errori di diritto o carenze della motivazione, non una generica richiesta di riconsiderazione del quadro probatorio.
- Documenti anonimi, non autenticati o non corredati da elementi identificativi (es. ricognizioni di debito in copia senza indicazione dell'autore) hanno scarso valore probatorio e difficilmente valgono a giustificare l'acquisto di beni di valore.
- La formale intestazione a un familiare non esclude l'applicazione della misura se sussistono elementi che dimostrano che l'acquisto è riconducibile al proposto (es. temporizzazione con attività illecita, sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio). In tali casi è necessario provare in modo documentale e autentico la lecita provenienza dei fondi e l'assoluta autonomia patrimoniale del terzo intestatario.
- In caso di impugnazione in Cassazione occorre concentrare le censure su specifiche violazioni di legge o vizi formali della motivazione; l'assenza di specificità espone al rischio di inammissibilità e alle conseguenti condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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