Cassazione Penale, Sentenza n. 2547/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ascione ha proposto istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Pisa che lo aveva condannato per sequestro di persona. Ha sostenuto che la sua istanza è stata tempestiva perché, dopo aver chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. (dichiarata inammissibile), è venuto a conoscenza della soluzione del contrasto giurisprudenziale solo dopo il deposito della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite (n. 15498/21), e quindi avrebbe potuto proporre la rescissione coerentemente a quella pronuncia. Ha inoltre contestato l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la conoscenza sarebbe dovuta ritenersi già alla data della pronuncia delle Sezioni Unite (26/11/2020) per effetto dell'informazione provvisoria.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che Ascione aveva effettiva conoscenza della sentenza di condanna in occasione della notifica del provvedimento di unificazione delle pene del 19/02/2021; l'istanza di rescissione è stata proposta il 20/07/2021, quindi oltre i trenta giorni previsti. Inoltre, anche considerando il deposito della motivazione delle Sezioni Unite (23/04/2021), la domanda sarebbe comunque stata tardiva. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di rescissione del giudicato; la Corte rileva che l'istanza è soggetta al termine breve di 30 giorni decorrente dalla conoscenza della sentenza impugnata.
Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la Corte osserva che l'istante aveva proposto una richiesta ai sensi di questo articolo (dichiarata inammissibile), ma ciò non equivalgono a un'istanza di rescissione ex art. 629-bis e non sospende né riapre il dies a quo per la rescissione.
Riguarda le nullità rilevabili davanti al giudice dell'esecuzione e la possibilità di convertire l'incidente di esecuzione in richiesta di rescissione; le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto su tale tematica, ma nel caso di specie Ascione non aveva proposto istanza ai sensi di tale articolo.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato questa previsione condannando il ricorrente a pagare euro 3.000.
Sez. U., sent. n. 15498/21 (Lovric), Rv. 280931
Decisione delle Sezioni Unite che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di far valere dinanzi al giudice dell'esecuzione nullità endoprocessuali non rilevate in istruttoria e sulla convertibilità dell'incidente di esecuzione in richiesta di rescissione; la Corte di legittimità osserva che il deposito della motivazione è avvenuto il 23/04/2021 e che ciò non muta l'irrimediabile tardività dell'istanza presentata il 20/07/2021.
Massime di principio
- Il termine breve di 30 giorni per proporre l'istanza di rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza effettiva della sentenza impugnata; la notifica di atti che menzionano la sentenza costituisce conoscenza.
- La proposizione di una domanda diversa (es. restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.) non sostituisce né prolunga automaticamente il termine per la rescissione ex art. 629-bis; vanno valutati i rimedi effettivamente esercitati e i relativi presupposti procedurali.
- Le pronunce delle Sezioni Unite producono effetto dopo il deposito della motivazione; l'informazione provvisoria (comunicato sulla risposta al quesito) non sempre comporta che gli interessati possano ritenersi pienamente edotti del principio di diritto prima del deposito della motivazione.
- Quando si valuta la tempestività di un rimedio straordinario, è essenziale individuare correttamente il dies a quo (data di effettiva conoscenza) e considerare alternative procedurali più idonee immediate (es. istanza ex art. 670 c.p.p. se pertinente).
- Il mancato rispetto dei termini può condurre non solo all'inammissibilità del ricorso, ma anche alla condanna alle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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