Sentenza del 27/04/2016 n. 8362 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Sida spa aveva chiesto al Comune il rimborso dell’ICI versata per gli anni 1993-1997 su un immobile, calcolata sul valore contabile prima dell’attribuzione, nel novembre 1999, di una rendita catastale inferiore. Il Comune aveva respinto la domanda. La Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva riconosciuto il diritto al rimborso e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva confermato la decisione. Il Comune ha impugnato in Cassazione con due motivi: ha contestato la legittimazione di R.G., deducendo che Sida era stata cancellata ed estinta nel gennaio 2007; inoltre ha sostenuto che la rendita catastale producesse effetti soltanto dalla sua attribuzione, senza consentire il ricalcolo dell’ICI per gli anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha riconosciuto la legittimazione processuale di R.G. quale liquidatore e rappresentante di Sida e quale rappresentante di Ecofin, società cui era stato assegnato il credito ICI di Sida verso il Comune. Quanto al rimborso, ha stabilito che, una volta attribuita la rendita catastale, l’imposta va adeguata sulla base di essa anche per i periodi anteriori, a partire dalla domanda di attribuzione della rendita; se ne deriva un’imposta inferiore, il contribuente può chiedere il rimborso nei termini di legge. Spese del giudizio di legittimità compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
In tema di IC1 e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.
Per gli immobili d’impresa non ancora iscritti in catasto e distintamente contabilizzati si applica il valore contabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dalla richiesta, il criterio contabile resta provvisorio e la successiva rendita consente di rideterminare l’imposta anche per il periodo precedente alla sua attribuzione; la rideterminazione può comportare un debito maggiore o il diritto al rimborso.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3
Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 collegato evidentemente alla attribuzione della rendita.
La disposizione, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, consente di far valere le maggiori o minori imposte e non esclude il sistema di adeguamento decorrente dalla domanda di attribuzione della rendita; conferma, in particolare, il diritto al rimborso quando la rendita comporti un’imposta inferiore.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13
Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3 secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 collegato evidentemente alla attribuzione della rendita.
La Corte richiama l’art. 13 quale fondamento del diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza in seguito all’adeguamento dell’ICI alla rendita catastale, con richiesta da presentare nei termini di legge.
Massime di principio
- Per gli immobili d’impresa non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, il valore contabile costituisce il criterio applicabile fino alla domanda di attribuzione della rendita; da tale domanda il criterio resta provvisorio.
- Quando la rendita attribuita è inferiore alla base imponibile contabile, il contribuente può chiedere la rideterminazione dell’ICI per i periodi decorrenti dalla domanda di attribuzione e il rimborso dell’eccedenza, nel rispetto dei termini di legge.
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese non comporta, di per sé, l’assenza di legittimazione del soggetto che agisce per far valere il credito: nel caso deciso, la legittimazione è stata riconosciuta anche in ragione della rappresentanza e dell’assegnazione del credito a una società avente causa.
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