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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13118/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento con adesione relativo all'anno d'imposta 2007, sottoscritto nel 2012, con rateizzazione del dovuto per IRPEF, IRAP, IVA, interessi, sanzioni e contributi previdenziali. A seguito del mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, l'ente della riscossione notificava nel 2018 una cartella per l'intero importo residuo, dedotta la parte già versata, sul presupposto della decadenza dal beneficio della rateazione. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo, in cassazione, quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa indicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nell'intestazione e nel corpo della decisione, con asserita lesione del contraddittorio; 2) nullità per motivazione apparente, perché la CTR non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni del rigetto, limitandosi a richiamare l'adesione e la pretesa chiarezza degli importi; 3) omesso esame dei fatti storici e della documentazione prodotta, con contestazione del mancato disconoscimento del piano di ammortamento e degli errori di calcolo sui versamenti; 4) omessa pronuncia sull'appello incidentale volto a ottenere la declaratoria di non debenza di somme e le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che l'omessa indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza sia mero errore materiale quando dal testo complessivo siano comunque identificabili i soggetti del giudizio e non vi sia incertezza sul contraddittorio; ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva una ragione decisoria comprensibile, fondata sulla mancata prova del pagamento e sull'efficacia dell'accertamento con adesione; ha dichiarato infondato il terzo motivo richiamando il principio per cui, in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima nell'accertamento con adesione, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero residuo dovuto; ha infine escluso l'omessa pronuncia perché il rigetto dell'appello principale implicava il rigetto delle domande incompatibili formulate in via incidentale. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità della sentenza o per omessa pronuncia, ma la Corte lo ha escluso nei casi prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La sua violazione è rilevante solo se manca del tutto una motivazione intelligibile o la sentenza è nulla per difetto dei requisiti essenziali.

  • art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.

    La nullità per inosservanza di forme è esclusa se l'atto raggiunge il suo scopo e la parte è comunque identificabile dal complesso della sentenza.

  • art. 101 c.p.c.

    Il vizio di contraddittorio sussiste solo se il rapporto processuale non risulti regolarmente instaurato; qui la parte era stata ritualmente evocata.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l'iter logico seguito; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di omesso esame delle prove è infondata quando la decisione si fonda su un chiaro apprezzamento del materiale probatorio e sulla mancata prova del pagamento.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento documentale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; non vi è vizio se la decisione resa è incompatibile con la pretesa non esaminata.

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997

    Nel procedimento di accertamento con adesione, il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza dalla rateazione.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    L'errore materiale nell'indicazione delle parti in sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • L'omessa o inesatta indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non determina nullità se, dalla lettura complessiva del provvedimento, sia comunque possibile identificare con certezza i soggetti del giudizio e il contraddittorio risulti ritualmente instaurato.
  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • In tema di accertamento con adesione, il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero residuo dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di provvedere, anche implicitamente, su una domanda o eccezione; non sussiste se la decisione resa è logicamente incompatibile con la pretesa dedotta.
  • Le censure di omesso esame delle prove o dei fatti storici non possono tradursi in una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata abbia già affrontato il nucleo decisorio rilevante, ossia l'esistenza del pagamento o della decadenza dalla rateazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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