Sentenza n. 4546/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di ripristino del passaggio pubblico mediante rimozione delle recinzioni e degli ostacoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, hanno contestato la sentenza del TAR deducendo travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà e violazione dell’art. 1359 c.c. La controversia riguardava un’area privata destinata a collegamento pedonale tra due vie cittadine, che il Comune aveva qualificato come gravata da servitù pubblica di passaggio e aveva ordinato di liberare dalle recinzioni apposte dalla proprietà. Gli appellanti hanno negato l’esistenza di una dicatio ad patriam, di un titolo costitutivo della servitù e dei presupposti per l’usucapione, sostenendo che l’uso fosse stato precario, limitato e non generalizzato. Hanno inoltre contestato la ricostruzione comunale circa la carrabilità del percorso, l’utilità del collegamento, la continuità dell’uso pubblico, la manutenzione e la raccolta dei rifiuti. Infine hanno sostenuto che l’accordo del 1987, con il quale le proprietarie avevano consentito la realizzazione del passaggio pedonale, prevedesse la cessazione della servitù qualora fosse stato realizzato il collegamento tra via Europa e via de Amicis e che, in ragione della mancata realizzazione di tale opera da parte del Comune, dovesse operare la fictio iuris prevista dall’art. 1359 c.c. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di genericità, ritenendo i motivi sufficientemente comprensibili e idonei a individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado. Nel merito ha rigettato l’appello. Ha ritenuto comprovata la destinazione dell’area all’uso pubblico sulla base dell’assenso scritto delle proprietarie del 27 ottobre 1987 ai lavori comunali di pedonalizzazione, dell’esecuzione dei lavori, dell’utilizzo generalizzato e continuativo da parte della collettività per circa ventiquattro anni, della funzione di collegamento tra due strade cittadine, degli strumenti urbanistici e degli ulteriori elementi documentali. La questione della carrabilità è stata ritenuta irrilevante, poiché la servitù controversa aveva natura esclusivamente pedonale. Il Collegio ha ritenuto che l’assenso originario integrasse una dicatio ad patriam in senso proprio, o comunque che il successivo uso pubblico ultraventennale e non contrastato consentisse l’acquisto del diritto per usucapione. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1359 c.c., rilevando che l’accordo del 1987 non prevedeva la cessazione automatica della servitù, ma soltanto l’impegno a rivedere l’accordo una volta realizzato il collegamento viario; inoltre, le pretese relative all’inadempimento dell’accordo erano state fatte valere tardivamente. Le contestazioni sulla mancata manutenzione e sulla raccolta dei rifiuti sono state ritenute, quanto all’inadempimento contrattuale, tardive e, quanto all’usucapione, non provate. Il Comune poteva esercitare l’autotutela possessoria anche se il bene era privato, poiché il potere è esercitabile a tutela di una servitù pubblica e mira al ripristino dello stato di fatto preesistente. È stata esclusa anche la motivazione postuma: l’ordinanza richiamava già l’assenso delle proprietarie e il relativo uso pubblico, sicché la qualificazione giuridica della fattispecie come dicatio ad patriam costituiva una corretta interpretazione dell’atto, non un’integrazione successiva della motivazione. La richiesta di approfondimento istruttorio è stata respinta perché il quadro probatorio era completo. Sentenza di primo grado confermata; spese compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento dei poteri di autotutela possessoria amministrativa a tutela dei beni pubblici e delle situazioni di uso pubblico.
Richiamato quale fondamento della tutela amministrativa delle servitù costituite a favore di beni pubblici o dell’uso pubblico.
La fictio iuris di avveramento della condizione non opera per trasformare automaticamente un accordo di futura rinegoziazione in una cessazione della servitù, quando l’accordo non preveda tale effetto automatico.
Richiamato nella prospettazione degli appellanti in relazione alla nozione di possesso rilevante per l’usucapione.
Richiamato nella prospettazione degli appellanti per sostenere l’inidoneità degli atti di mera tolleranza a fondare l’usucapione.
Massime di principio
- Il diritto di uso pubblico su un bene privato può costituirsi per dicatio ad patriam quando il proprietario manifesti, espressamente o mediante comportamento concludente, una volontà inequivoca, volontaria e continuativa di destinare il bene alla collettività, purché il bene sia oggettivamente idoneo a soddisfare un’esigenza comune e l’uso pubblico segua effettivamente alla messa a disposizione.
- In mancanza di un’iniziale manifestazione inequivoca di volontà, l’uso pubblico di un bene privato può comunque condurre all’acquisto del relativo diritto per usucapione quando il possesso da parte della collettività si protragga in modo continuativo per oltre venti anni senza opposizione del proprietario.
- L’amministrazione può esercitare l’autotutela possessoria anche su un bene formalmente privato quando agisca per ripristinare l’esercizio di una servitù pubblica o di un uso pubblico, rimuovendo le turbative che impediscano o rendano disagevole il godimento collettivo.
- La qualificazione giuridica, operata in giudizio, di fatti già esposti nell’atto amministrativo non costituisce motivazione postuma se l’amministrazione si limita a interpretare e precisare la portata giuridica di una situazione di fatto già posta a fondamento del provvedimento.
- Un accordo con cui le parti si impegnano a rivedere una precedente intesa al verificarsi di un evento futuro non determina, in assenza di una previsione espressa, la cessazione automatica degli effetti della precedente destinazione all’uso pubblico mediante la fictio iuris prevista per l’avveramento della condizione.
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