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Sentenza

Sentenza n. 804/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: della determina del Comune di Praia a Mare n. 1879 del 28 ottobre 2025, comunicata il 31 ottobre 2025, di aggiudicazione dell’appalto per il servizio di refezione scolastica e fornitura pasti anziani.

Giustizia amministrativa202501570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per il servizio di refezione scolastica e fornitura pasti per anziani in favore dell’impresa controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo: 1) violazione del bando, del capitolato e dell’art. 108 d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, assumendo che l’aggiudicataria non possedesse il requisito relativo alla disponibilità di un centro di cottura situato entro 30 km dalla sede di somministrazione; 2) violazione della lex specialis e della normativa sanitaria, per mancata dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto idonei, delle relative autorizzazioni sanitarie e delle certificazioni ATP per i furgoni isotermici; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e omessa adeguata verifica da parte della stazione appaltante; 4) violazione dei principi di trasparenza e par condicio e illegittima valutazione dell’offerta tecnica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 36/2023, la lex specialis può distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti particolari per l’esecuzione del contratto. Nel caso concreto, il bando e il disciplinare qualificavano come requisiti di capacità tecnica e professionale soltanto l’esecuzione di almeno due servizi di ristorazione scolastica nel triennio e il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001; né il centro di cottura né le caratteristiche dei mezzi di trasporto erano richiesti a pena di esclusione come requisiti di partecipazione. Il centro di cottura entro 30 km e i mezzi muniti delle necessarie autorizzazioni costituivano requisiti di esecuzione, rilevanti nella fase di stipula e, se mancanti, eventualmente ai fini della decadenza dall’aggiudicazione, non dell’esclusione dalla gara. Inoltre, dagli atti prodotti risultava che il centro di cottura era ubicato a Scalea, a distanza inferiore a 30 km, e che l’aggiudicataria disponeva di sei furgoni isotermici oggetto di registrazione SCIA presso l’ASP competente. Tale registrazione ha sostituito le previgenti autorizzazioni sanitarie. La certificazione ATP non era prevista dalla lex specialis. Sono state quindi respinte anche le censure relative a difetto di istruttoria, motivazione, trasparenza, par condicio e valutazione dell’offerta tecnica, non essendo stato dimostrato che il possesso dei requisiti contestati attribuisse un punteggio premiale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in € 2.000,00 per ciascuna, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara

    La disposizione consente alla stazione appaltante di prescrivere requisiti ulteriori per l’esecuzione, distinti dai requisiti di partecipazione e soggetti alla disciplina prevista dalla lex specialis.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    requisiti e capacità oggetto di valutazione selettiva

    I requisiti di partecipazione e le capacità tecnico-professionali devono essere individuati dalla lex specialis; non possono essere ricavati, in assenza di una previsione in tal senso, da prescrizioni concernenti la concreta esecuzione del servizio.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso che le prescrizioni relative al centro di cottura e ai mezzi di trasporto costituissero requisiti di partecipazione rilevanti ai fini dell’esclusione.

  • art. 43 d.P.R. 327/1980

    La disciplina delle autorizzazioni sanitarie prevista dalla norma è stata considerata superata; la registrazione SCIA prevista dalla disciplina successiva ha sostituito le autorizzazioni sanitarie anteriormente richieste.

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

    La registrazione SCIA dei furgoni isotermici risultava conforme al regolamento europeo richiamato nel relativo documento.

  • DPGR n. 165/2012

    La registrazione SCIA dei mezzi di trasporto risultava conforme anche alla disciplina regionale richiamata nel documento prodotto dall’aggiudicataria.

  • art. 70 direttiva 2014/24/UE

    La disciplina europea ammette condizioni particolari per l’esecuzione dell’appalto, purché compatibili con i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

  • art. 87 direttiva 2014/25/UE

    La disposizione è richiamata quale fondamento europeo della possibilità di prevedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto.

Massime di principio

  • La qualificazione di una prescrizione come requisito di partecipazione o requisito di esecuzione dipende dalla lex specialis, interpretata secondo il suo tenore letterale e sistematico.
  • Quando la disponibilità di un centro di cottura o di determinati mezzi è prevista come requisito di esecuzione e non come requisito di partecipazione, la sua mancanza non comporta l’esclusione dalla gara; può rilevare successivamente, al momento della stipula o della verifica prevista dalla legge di gara, eventualmente ai fini della decadenza dall’aggiudicazione.
  • La previsione di requisiti particolari per l’esecuzione del contratto è ammissibile se compatibile con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, e se adeguatamente precisata nel bando.
  • Il giudice non può pronunciarsi sulla decadenza dall’aggiudicazione per mancanza di un requisito di esecuzione quando tale specifica domanda non è stata proposta e il relativo accertamento esula dal perimetro del principio della domanda.
  • La registrazione SCIA prevista dalla disciplina sanitaria vigente può sostituire le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa abrogata; non può essere richiesta una certificazione ulteriore, come quella ATP, se non è prevista dagli atti di gara.
  • La contestazione della violazione dei principi di trasparenza e par condicio nella valutazione dell’offerta richiede la dimostrazione concreta che l’elemento contestato abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi o sulla comparazione concorrenziale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneEsecuzione del contratto pubblicoOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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