Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - della delibera di GRC n. 705/2025, pubblicata in data 3.11.2025, di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla conclusione delle procedure di gara su TPL su gomma, nella parte in cui hanno autorizzato una sostanziale revisione del prezzo per il Lotto di Caserta; b - della nota prot. n. 5353 del 29.9.2025 con la quale Acamir ha trasmesso Relazione di stima per l’adeguamento dei corrispettivi della gara TPL, con particolare riferimento al Lotto di Caserta; c - ove occorra, della nota di ACaMIR n. 5485 del 6.10.2025; d - ove occorra, dei Piani Economico Finanziari (PEF) aggiornati, elaborati dagli aggiudicatari e menzionati nella delibera impugnata; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, con i quali si dispone la modifica del corrispettivo per le gare di TPL su gomma; f - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202507003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera regionale di presa d’atto dello stato di avanzamento delle attività finalizzate alla conclusione della gara per il TPL su gomma, nella parte relativa alla revisione del corrispettivo del lotto di Caserta, nonché gli atti di stima, i PEF aggiornati e gli atti istruttori connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera della Regione Campania che ha preso atto dello stato di avanzamento delle attività tecnico-amministrative relative alla gara per il trasporto pubblico locale su gomma e ha autorizzato una sostanziale revisione del prezzo riferita al lotto di Caserta. Sono stati inoltre impugnati la relazione di stima trasmessa da ACaMIR per l’adeguamento dei corrispettivi, una successiva nota dell’Agenzia, i Piani Economico Finanziari aggiornati elaborati dagli aggiudicatari e gli ulteriori atti istruttori e presupposti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti; sono tuttavia menzionate eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti resistenti, il cui esame è stato rinviato alla sede di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione del ricorso è stata fissata all’8 luglio 2026, senza pregiudicare l’esame delle eccezioni preliminari di rito. In vista del giudizio di merito, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico della Regione Campania e di ACaMIR, ordinando il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, delle note ACaMIR del 29 settembre e del 6 ottobre 2025 con i relativi allegati, del PEF elaborato dagli aggiudicatari per il lotto di Caserta, nonché di ogni altro atto istruttorio adottato successivamente all’aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di non adottare una misura cautelare sostanziale e di fissare direttamente la trattazione del ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può utilizzare il meccanismo dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando alla sede di merito la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
  • La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulle eccezioni preliminari di rito, che possono essere espressamente riservate alla fase decisoria.
  • In vista della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito degli atti istruttori e dei documenti necessari alla ricostruzione dell’iter procedimentale e dei presupposti economici dell’atto impugnato, compresi documenti richiamati ma non presenti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.