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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04981/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia di merito riguardava la richiesta, proposta da una persona fisica, di accertamento della comproprietà al 50% di una cavalla. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della società convenuta e accolto solo parzialmente l'appello incidentale dell'attrice. In cassazione la società convenuta proponeva quattro motivi, ma il testo dell'ordinanza esamina solo la questione preliminare decisiva: l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante nel ricorso fosse stata dichiarata l'avvenuta notifica della sentenza in data 8/09/2021. La ricorrente sosteneva che tale omissione non dovesse comportare automaticamente l'improcedibilità e, in subordine, che la notifica indicata non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché eseguita a un difensore non domiciliatario; la Corte ha respinto entrambe le obiezioni, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la dichiarazione di notifica nel ricorso è un fatto processuale non emendabile che fa sorgere l'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché la parte ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato, nel termine, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. La Corte ha ritenuto irrilevante sia la disponibilità della sola copia della sentenza sia la deduzione, svolta in memoria, circa l'asserita inefficacia della notifica ai fini del termine breve. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la notificazione sia stata dichiarata nel ricorso; l'onere sorge per il solo fatto della dichiarazione della notifica.

  • art. 325 c.p.c.

    la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce attestazione di un fatto processuale che fa scattare l'onere di depositare, entro il termine di legge, la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione.
  • La mancata produzione della copia notificata determina l'improcedibilità del ricorso, senza che sia sufficiente la disponibilità agli atti della sola sentenza impugnata o l'assenza di dubbi sulla tempestività dell'impugnazione.
  • La parte ricorrente non può, con successive difese, ritrattare la dichiarazione resa nel ricorso per sottrarsi alle conseguenze processuali connesse al decorso del termine breve e all'onere di deposito.
  • In presenza di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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