Cassazione Civile, Ordinanza n. 24791/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dichiarante doganale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero a posteriori di dazi antidumping e l'irrogazione di sanzioni relativi a importazioni di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile effettuate tra il 2010 e il 2012. La società ricorrente aveva operato come rappresentante doganale indiretta di un importatore, in relazione a merci dichiarate di origine filippina, mentre l'Ufficio contestava che la merce provenisse in realtà da Taiwan e che la dichiarazione d'origine fosse infedele. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, ha accolto l'appello dell'Agenzia confermando l'avviso di rettifica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) motivazione perplessa e omesso esame del fatto decisivo relativo alla conoscenza, da parte dell'autorità doganale filippina, dell'assenza dei presupposti del regime preferenziale ex art. 220, comma 2, lett. b), CDC; 2) motivazione perplessa e omesso esame del difetto di buona fede dell'importatore; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame sulla illegittimità degli avvisi derivante dall'illegittimità degli atti OLAF; 4) ulteriore nullità e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento degli atti impositivi per violazione della normativa sul dazio antidumping; 5) violazione di vari regolamenti UE in materia doganale e antidumping. La ricorrente ha sostenuto che, alla luce delle caratteristiche della zona franca di Subic Bay e dei controlli ivi svolti, l'autorità doganale filippina avrebbe dovuto sapere che le merci non avevano diritto al trattamento preferenziale e che, comunque, l'importatore aveva confidato in buona fede nella regolarità della documentazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, ritenendolo fondato perché la sentenza di rinvio aveva escluso la buona fede solo in ragione della falsità dei documenti utilizzati per ottenere i certificati d'origine, senza esaminare gli specifici elementi fattuali allegati dalla contribuente che, in astratto, potevano integrare i presupposti dell'esimente di cui all'art. 220, comma 2, lett. b), CDC. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è evocato come vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi e motivazione perplessa o incomprensibile
è evocato in relazione a nullità del procedimento e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia
il giudice non deve omettere di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte
è evocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e regolamentare
art. 220, comma 2, lett. b), CDC
la deroga al recupero a posteriori dei dazi è ammessa solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste dalla norma, tra cui l'errore delle autorità competenti e la non riconoscibilità dell'errore da parte del debitore in buona fede
Regolamento (CE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)
costituisce la base normativa del recupero a posteriori dei dazi e della relativa esimente
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013
richiamato come parametro normativo asseritamente violato
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2/2012 del 4 gennaio 2012
richiamato come parametro normativo asseritamente violato
Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009
richiamato come parametro normativo asseritamente violato in tema di antidumping
Regolamento (UE) n. 502/2012 della Commissione del 13 giugno 2012
richiamato come parametro normativo asseritamente violato
Massime di principio
- In materia doganale, la falsità della documentazione sull'origine della merce legittima, di regola, il recupero a posteriori dei dazi, salvo che l'operatore dimostri cumulativamente i presupposti dell'esimente prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b), CDC.
- Per evitare il recupero dei dazi non basta allegare la mera esistenza di certificati d'origine poi rivelatisi falsi: occorre provare che l'errore sia imputabile alle autorità competenti, che l'autorità emittente sapesse o dovesse sapere dell'assenza dei requisiti preferenziali e che l'errore non fosse ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede.
- L'onere della prova dei presupposti dell'esimente doganale grava sull'operatore economico che invochi il trattamento preferenziale o la non contabilizzazione a posteriori.
- Il giudice di rinvio, quando gli sia stato imposto di verificare specifici presupposti dell'esimente, non può limitarsi a valorizzare la mera falsità dei documenti, ma deve esaminare tutti gli elementi fattuali dedotti che siano astrattamente idonei a dimostrare la ricorrenza cumulativa delle condizioni normative.
- La buona fede dell'operatore doganale va apprezzata alla luce della sua esperienza professionale e della diligenza esigibile, senza imporre in via generale una verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato, ma richiedendo la massima diligenza quando vi siano indici di possibile irregolarità.
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