Sentenza del 06/10/2015 n. 860 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
Crediti d'imposta - Diritto al credito d'imposta - Condizioni - compilazione e presentazione del formulario - insufficienza - obbligo di provvedimento espresso che indica gli anni - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la presentazione del formulario non è sufficiente a consentire l’immediata compensazione del credito d’imposta. È necessario un nulla osta espresso dell’Amministrazione finanziaria, il quale deve anche indicare gli anni per i quali il credito può essere utilizzato in compensazione. In assenza di tale provvedimento, non sussiste un diritto immediato alla fruizione del credito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla fruizione di un credito d’imposta per progetti di investimento avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 97/2008. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la compilazione e la trasmissione telematica del formulario fossero sufficienti a maturare o rendere immediatamente utilizzabile il credito. La disciplina, invece, attribuisce al formulario il solo valore di prenotazione dell’accesso al beneficio e subordina la concreta fruizione a un provvedimento espresso dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, lett. a), D.L. n. 97/2008
Per i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all’Agenzia delle entrate un apposito formulario.
La presentazione del formulario costituisce una prenotazione dell’accesso al credito d’imposta e non determina, da sola, il diritto alla sua immediata fruizione.
Disciplina del nulla osta dell’Amministrazione finanziaria
L’utilizzo concreto del credito in compensazione richiede un provvedimento espresso dell’Amministrazione finanziaria, che deve specificare gli anni in cui la compensazione è consentita.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda, comunicazione o formulario previsto dalla legge può avere funzione meramente prenotativa e non equivale necessariamente al riconoscimento definitivo del beneficio.
- Quando la normativa subordina la fruizione di un credito a un nulla osta o a un provvedimento amministrativo espresso, il contribuente non può presumere l’automatica utilizzabilità del credito prima di tale provvedimento.
- Se l’Amministrazione deve indicare espressamente gli anni di utilizzo, il credito non può essere compensato liberamente in periodi diversi da quelli autorizzati.
- Prima di utilizzare un credito d’imposta è necessario verificare non solo l’avvenuta presentazione della documentazione, ma anche l’esistenza, il contenuto e i limiti temporali dell’autorizzazione amministrativa.
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