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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3593 - Corte di Cassazione

Notifica cartella esattoriale - Mancata notifica - Fascicolo processuale - Piena conoscenza della documentazione prodotta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre intimazioni di pagamento notificate nel 2009, impugnate dalla società perché le cartelle esattoriali presupposte non le sarebbero state notificate, come richiesto dall’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale, in contumacia di Equitalia, aveva accolto il ricorso. In appello, Equitalia sosteneva di avere prodotto documenti attestanti la regolare notificazione delle cartelle; la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarò però l’appello inammissibile, ritenendo i documenti non prodotti perché non indicati nell’indice del fascicolo e giudicando generiche le censure. Equitalia ha contestato in cassazione la mancata valutazione della documentazione, la violazione del contraddittorio e l’errata valutazione della specificità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi: i primi tre, congiuntamente, perché la mancata elencazione dei documenti nell’indice non ne comportava l’inutilizzabilità quando la controparte ne aveva avuto piena contezza e aveva discusso la loro efficacia probatoria; il quarto perché l’appello contestava in modo specifico la ragione decisiva della sentenza di primo grado, ossia la mancata notifica delle cartelle, richiamando i documenti che ne avrebbero provato la notificazione. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la documentazione e provveda anche sulle spese. Non ha deciso nel merito se le cartelle fossero state effettivamente notificate né chi abbia definitivamente ragione sulla validità delle intimazioni.

Norme richiamate

  • Art. 24 del d.lgs. n. 546/1992

    E tuttavia, questo effetto di inammissibilità - inutilizzabilità del documento, in quanto fondato sull'esigenza sostanziale di tutelare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa della parte contro la quale le produzioni sono state effettuate, non ha modo di verificarsi quando vi siano elementi per ritenere che del documento - ancorchè irritualmente prodotto - quest'ultima abbia comunque avuto diretta e piena contezza, accettando di svolgere su di esso il contraddittorio.

    La produzione documentale irregolare, anche per mancata elencazione dei documenti, non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità se la controparte ne ha avuto conoscenza piena e ha accettato, anche implicitamente, di discuterne nel contraddittorio.

  • Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

    Ferma restando l'ammissibilità, in via generale, di nuove produzioni documentali in appello D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 58, l'appellata P. nulla eccepì in ordine alla mancata elencazione dei documenti nel fascicolo di parte avversa nè, più in generale, alle formalità di allegazione.

    Nel processo tributario sono ammesse, in via generale, nuove produzioni documentali in appello, anche se la parte è rimasta contumace nel primo grado; la documentazione va comunque valutata secondo le regole sul contraddittorio e sulla regolarità della produzione.

  • Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario - stante il carattere devolutivo pieno dell'appello, inteso quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito ed in rapporto ai motivi di impugnazione iniziale dell'atto - il requisito di specificità D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 53, può sussistere anche quando l'amministrazione finanziaria si limiti a rimarcare le ragioni di fondatezza dell'atto opposto così come già esposte in primo grado, ovvero nello stesso atto opposto.

    L’appello tributario è devolutivo e mira al riesame della controversia; la specificità dei motivi può risultare anche dalla riproposizione delle ragioni già esposte, purché, considerate insieme alla motivazione della decisione impugnata, contrastino in modo riconoscibile la sua ratio decidendi.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un documento nell’indice del fascicolo può rendere irregolare la produzione, ma non ne impone l’esclusione se risulta che la controparte ne ha avuto piena conoscenza e ha discusso la sua efficacia probatoria senza contestare le modalità di deposito.
  • La conoscenza della documentazione deve essere concreta e accompagnata dalla possibilità di contraddire: la parte che ne contesta il contenuto o l’attendibilità sta prendendo posizione sui documenti, circostanza che può dimostrare la conoscenza effettiva richiesta.
  • Nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti in appello; l’eventuale contumacia nel primo grado non impedisce di per sé la produzione nel grado successivo.
  • La specificità dell’appello va valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata. È sufficiente una censura che contrasti chiaramente la ragione decisiva della pronuncia, anche richiamando le difese o le prove già dedotte.

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