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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02123/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla sospensione condizionale fosse proposta in violazione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado e a seguito di rinuncia ai motivi di appello, aveva rideterminato la pena in un anno e mesi di reclusione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva, richiamando un precedente di legittimità, che il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto. La Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, la sospensione condizionale può essere concessa solo se espressamente prevista nell'accordo oppure se la relativa questione sia stata devoluta in modo esplicito e specifico al giudice da entrambe le parti; nel caso concreto, tale devoluzione non risultava né dalla sentenza né dal ricorso.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando è proposto in violazione del relativo divieto/processo disciplinato dalla norma richiamata; nel caso concreto la doglianza non era ammissibile perché la questione sulla sospensione condizionale non risultava devoluta nei termini richiesti nel concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto solo se costituisce parte integrante dell'accordo tra le parti oppure se la questione è devoluta in modo esplicito e specifico al giudice da entrambe le parti.
  • Se la sospensione condizionale non è stata concordata e non risulta una devoluzione espressa e specifica della relativa questione al giudice, il motivo di ricorso che la deduce è inammissibile.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità non è sufficiente se la fattispecie richiamata riguarda un caso diverso da quello concreto e non risulta che, nel caso esaminato, la questione sia stata effettivamente rimessa al potere discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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