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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16956/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva che, per uno dei reati a lui contestati (un tentativo di estorsione commesso non oltre marzo 2010), al momento della sentenza impugnata era già decorso il termine di prescrizione e dunque la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevarne l'estinzione in proprio, a prescindere dall'accordo tra le parti sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e dalla mancata richiesta della parte interessata. Si richiamava, tra l'altro, la pronuncia della Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato la propria precedente sentenza (Sez. 2, n. 5549 del 10/11/2022) che aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza d'appello limitatamente al reato di tentata estorsione del 5 febbraio 2010 (perché estinto per prescrizione) rimettendo al giudice d'appello solo la rideterminazione della pena. Quella pronuncia aveva formato giudicato sulla condanna relativa all'altro tentativo di estorsione; pertanto l'eventuale estinzione di quest'ultimo per prescrizione non rientrava nella cognizione del giudice del rinvio e non poteva essere rilevata da quest'ultimo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per la manifesta assenza di pregio degli argomenti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo sulla pena tra pubblico ministero e imputato; la sentenza evidenzia che l'accordo sulla pena non consente di oltrepassare i limiti della competenza del giudice in presenza di questioni già decise con giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso manifestamente infondato; applicata qui per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Corte di cassazione, Sez. 2, n. 5549 del 10/11/2022 (depositata 2023)

    Pronuncia precedente che ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al reato estinto per prescrizione e ha rinviato solo per la rideterminazione della pena: con quella decisione si è formato giudicato su altri aspetti della vicenda che non potevano essere riesaminati nel giudizio di rinvio.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Giurisprudenza citata dal ricorrente sul tema della rilevabilità della prescrizione; la Corte ha ritenuto non convincente l'argomento alla luce del giudicato formato dalla precedente sentenza di cassazione nel caso concreto.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per non escludere la colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; conferma che, in presenza di manifesta infondatezza, va disposta la sanzione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, in una pronuncia precedente, ha annullato senza rinvio una parte della decisione e ha determinato l'esistenza di un giudicato su altre questioni, il giudice del rinvio non può riesaminare o rilevare questioni già oggetto di giudicato, compresa l'estinzione per prescrizione di quei profili.
  • L'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non autorizza il giudice a sorvolare sul limite della propria cognizione stabilito da una precedente pronuncia di cassazione che ha formato giudicato.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma non quando la materia è stata definitivamente decisa con giudicato formatosi in sede di cassazione; in tali casi la rilevazione è preclusa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare con attenzione la forza degli argomenti prima di proporre impugnazioni quando esistono pronunce di cassazione precedenti sullo stesso tema.
  • In casi di annullamento parziale con rinvio, è cruciale chiarire l'oggetto del rinvio: il giudice del rinvio è limitato alle questioni affidategli e non può estendere la propria cognizione oltre i termini stabiliti dalla decisione di cassazione.

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