Cassazione Penale, Sentenza n. 16956/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che, per uno dei reati a lui contestati (un tentativo di estorsione commesso non oltre marzo 2010), al momento della sentenza impugnata era già decorso il termine di prescrizione e dunque la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevarne l'estinzione in proprio, a prescindere dall'accordo tra le parti sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e dalla mancata richiesta della parte interessata. Si richiamava, tra l'altro, la pronuncia della Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato la propria precedente sentenza (Sez. 2, n. 5549 del 10/11/2022) che aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza d'appello limitatamente al reato di tentata estorsione del 5 febbraio 2010 (perché estinto per prescrizione) rimettendo al giudice d'appello solo la rideterminazione della pena. Quella pronuncia aveva formato giudicato sulla condanna relativa all'altro tentativo di estorsione; pertanto l'eventuale estinzione di quest'ultimo per prescrizione non rientrava nella cognizione del giudice del rinvio e non poteva essere rilevata da quest'ultimo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per la manifesta assenza di pregio degli argomenti.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accordo sulla pena tra pubblico ministero e imputato; la sentenza evidenzia che l'accordo sulla pena non consente di oltrepassare i limiti della competenza del giudice in presenza di questioni già decise con giudicato.
Prevede la condanna alle spese e una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso manifestamente infondato; applicata qui per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Corte di cassazione, Sez. 2, n. 5549 del 10/11/2022 (depositata 2023)
Pronuncia precedente che ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al reato estinto per prescrizione e ha rinviato solo per la rideterminazione della pena: con quella decisione si è formato giudicato su altri aspetti della vicenda che non potevano essere riesaminati nel giudizio di rinvio.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)
Giurisprudenza citata dal ricorrente sul tema della rilevabilità della prescrizione; la Corte ha ritenuto non convincente l'argomento alla luce del giudicato formato dalla precedente sentenza di cassazione nel caso concreto.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai presupposti per non escludere la colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; conferma che, in presenza di manifesta infondatezza, va disposta la sanzione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione, in una pronuncia precedente, ha annullato senza rinvio una parte della decisione e ha determinato l'esistenza di un giudicato su altre questioni, il giudice del rinvio non può riesaminare o rilevare questioni già oggetto di giudicato, compresa l'estinzione per prescrizione di quei profili.
- L'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non autorizza il giudice a sorvolare sul limite della propria cognizione stabilito da una precedente pronuncia di cassazione che ha formato giudicato.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma non quando la materia è stata definitivamente decisa con giudicato formatosi in sede di cassazione; in tali casi la rilevazione è preclusa.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare con attenzione la forza degli argomenti prima di proporre impugnazioni quando esistono pronunce di cassazione precedenti sullo stesso tema.
- In casi di annullamento parziale con rinvio, è cruciale chiarire l'oggetto del rinvio: il giudice del rinvio è limitato alle questioni affidategli e non può estendere la propria cognizione oltre i termini stabiliti dalla decisione di cassazione.
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