Cassazione Civile, Ordinanza n. 20268/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da rapporti familiari e patrimoniali tra coniugi separati. Una parte sosteneva che la separazione consensuale omologata fosse stata solo simulata, finalizzata a intestare fittiziamente alla moglie due immobili e a sottrarre beni alle possibili pretese dei creditori connesse alla crisi della società di cui il marito era amministratore. In esecuzione dell’accordo di separazione, il marito aveva trasferito alla moglie due immobili e, secondo la sua prospettazione, i coniugi avevano poi continuato a convivere e a gestire i beni come prima. Successivamente la moglie aveva chiesto e ottenuto il divorzio. Nei giudizi riuniti, il tribunale aveva respinto le domande di simulazione e revocatoria e aveva dichiarato inammissibili alcune ulteriori domande. In appello, la corte territoriale aveva ritenuto tardivo e inammissibile l’appello incidentale autonomo proposto contro il rigetto delle domande di simulazione, osservando che l’interesse a impugnare non poteva dirsi sorto per effetto dell’appello principale altrui. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 331, 334 e 343 c.p.c., sostenendo che, alla luce dei principi delle Sezioni Unite sulla impugnazione incidentale tardiva, l’appello incidentale autonomo era ammissibile perché l’interesse a impugnare era sorto proprio a seguito dell’impugnazione proposta dalla controparte, e dunque la corte d’appello aveva erroneamente escluso l’ammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che il principio sull’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva si estende anche al caso in cui l’interesse a impugnare sorga in seguito a una precedente impugnazione incidentale tardiva di altra parte, poiché rileva la dinamica dell’interesse all’impugnazione e non la sola scindibilità delle cause. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato insieme agli artt. 334 e 343 c.p.c. per sostenere l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva in relazione all’insorgenza dell’interesse a impugnare.
interpretato nel senso che l’impugnazione incidentale tardiva è consentita quando l’interesse nasce dall’impugnazione proposta da altra parte.
la lettera della norma è letta come compatibile con un appello incidentale proposto nella prima udienza utile quando l’interesse sorge dall’impugnazione di altra parte, anche non appellante principale.
richiamato dalla corte territoriale per ritenere tardivo l’appello incidentale, ma tale conclusione è stata superata in cassazione in applicazione del diverso principio sull’interesse sopravvenuto.
richiamato dalla corte territoriale quale ulteriore ragione di tardività dell’impugnazione incidentale, ma la Cassazione ha ritenuto decisivo il profilo dell’insorgenza dell’interesse all’impugnazione.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile non solo quando sia diretta contro la parte che ha proposto l’impugnazione principale, ma anche quando l’interesse a proporla sorga per effetto dell’impugnazione incidentale di altra parte già presente nel giudizio di gravame.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva non è decisiva la scindibilità delle cause, bensì l’effettiva insorgenza dell’interesse a impugnare in conseguenza della rimessa in discussione dell’assetto complessivo degli interessi tra le parti.
- Quando una parte propone impugnazione incidentale e tale gravame incide sulla posizione di un altro soccombente, anche quest’ultimo può vedere sorgere un interesse autonomo a impugnare tardivamente, purché l’utilità concreta della sua impugnazione derivi dalla nuova configurazione del contendere.
- Il giudice deve valutare in concreto la dinamica processuale delle impugnazioni e non fermarsi a una lettura meramente formale dei rapporti tra appello principale e incidentale.
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