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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14875/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Petrianni ha chiesto la revisione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma del 13/05/2012, con cui era stato condannato per quattro rapine a mano armata e porto illegale di arma da fuoco. La richiesta si fondava su tre lettere del 2022, relative a fatti del 2009, ricevute dalla sorella e prodotte come "nuova prova" a sostegno di un alibi (viaggi all'estero e accompagnamento di uno zio). La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo le lettere formalmente viziate (fotocopie, firme non autenticate, non acquisite con le forme delle indagini difensive) e sostanzialmente inidonee a provare l'assenza di responsabilità, per contenuto generico, non riscontrabile e per il notevole lasso di tempo trascorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che le tre lettere sono formalmente e sostanzialmente insufficienti a costituire "nuova prova rilevante" ai fini della revisione: contenuto generico, non verificabile e remoto nel tempo, incapace di mettere in crisi il solido quadro indiziario. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta sulla base dei criteri previsti da questa norma e dalle norme richiamate.

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen.

    Definisce la categoria della "nuova prova sopravvenuta"; la Corte ha ritenuto che le lettere non costituiscano prova tale da rendere irrilevante il giudizio di colpevolezza originario.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    richiamato dall'art. 634 cod. proc. pen., prescrive che i nuovi elementi addotti siano tali da "dimostrare", se accertati, che il condannato deve essere prosciolto

    Stabilisce il livello probatorio richiesto per le nuove prove in sede di revisione: devono essere idonee a dimostrare il proscioglimento. La Corte ha ritenuto che le lettere non soddisfino tale requisito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Cassazione ha applicato questo trattamento sanzionatorio.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    dichiarazione di conformità ex art. 391-bis cod. proc. pen.

    La dichiarazione di conformità invocata dal ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a superare le obiezioni formali e sostanziali relative alle lettere in sede di revisione; la Corte ha ritenuto che non possa supplire alla mancanza di genuinità e verificabilità necessarie per una prova nuova decisiva.

Massime di principio

  • In sede di revisione, una "nuova prova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) deve essere tale da mettere in dubbio, in termini di ragionevole sicurezza, la capacità del compendio probatorio originario di sostenere la condanna.
  • Documenti tardivi (es. prodotti molti anni dopo i fatti) hanno valore probatorio significativamente ridotto, soprattutto se non sono verificabili o autenticati.
  • Le formalità di acquisizione e la verificabilità della provenienza dei documenti (firme autenticate, modalità di raccolta conformi) sono rilevanti in sede di revisione e possono giustificare il rigetto per motivi formali.
  • Dichiarazioni o lettere rese da parenti del condannato, prive di riscontri oggettivi e indipendenti, sono deboli come prova di alibi e difficilmente sufficienti a ottenere la revisione di una condanna fondata su un quadro probatorio solido.
  • Quando la condanna è sorretta da un impianto indiziario robusto, le nuove prove devono essere particolarmente forti, specifiche e riscontrabili per poter ribaltare il giudizio; esclusioni generiche della prova da parte del giudice di merito sono ammissibili se adeguatamente motivate.
  • La mera presentazione di una dichiarazione di conformità (art. 391-bis) non garantisce automaticamente l'ammissibilità di prova nuova in sede di revisione: è necessario anche il contenuto concreto, la verificabilità e la capacità dimostrativa dell'elemento nuovo.

Testo integrale

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