Cassazione Penale, Sentenza n. 42748/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione di norme processuali e vizio di motivazione per l'omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, delle conclusioni scritte tempestivamente depositate nel giudizio cartolare di appello con le quali chiedeva l'applicazione della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.; nelle conclusioni era stato anche allegato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. La difesa ha sostenuto che la richiesta era devoluta specificamente e tempestivamente e che l'omessa pronuncia costituiva nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla omissione di decisione sulle sanzioni sostitutive e ha annullato la sentenza impugnata soltanto rispetto alla parte relativa alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, l'imputato deve formulare la richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. nell'atto di appello o nei motivi nuovi/aggiunti o nelle conclusioni scritte; ha inoltre precisato che il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi sulla richiesta anche se proposta in sede di conclusioni cartolari, richiamando la disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022 e il principio di retroattività della lex mitior che amplia l'ambito applicativo delle nuove pene sostitutive. Il giudice del rinvio dovrà valutare la richiesta nell'ambito della propria discrezionalità e motivare in proposito.
Norme richiamate
Indica il delitto per cui il ricorrente era imputato e condannato; la norma è richiamata solo in relazione al fatto di causa
Prevede il subprocedimento per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte afferma che la richiesta va formulata in appello (atto o motivi nuovi/aggiunti) o nelle conclusioni scritte e che il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla stessa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite per la motivazione sintetica della Cassazione (citazione del motivo nei limiti necessari per la motivazione)
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riferito dalla difesa quale possibile regime di nullità intermedio per l'omessa pronuncia su questione devoluta; la Corte valorizza l'obbligo di deliberare sulle conclusioni tempestive
L'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior - una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale - e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)
Il decreto contiene una disciplina transitoria che amplia l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive in appello; la Corte la interpreta come obbligo per il giudice d'appello di valutare le richieste di sostituzione anche se proposte in conclusioni cartolari, in ossequio al principio di retroattività della lex mitior
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, l'imputato deve espressamente chiedere l'applicazione del subprocedimento di conversione della pena (art. 545-bis c.p.p.) nell'atto di appello, nei motivi nuovi/aggiunti o nelle conclusioni scritte; l'omessa richiesta può precludere la valutazione della sostituzione
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di sanzione sostitutiva quando questa è devoluta tempestivamente e specificamente, anche se è formulata nelle conclusioni cartolari; l'omessa pronuncia costituisce vizio correggibile in Cassazione con annullamento limitato e rinvio
- La disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022 e il principio di retroattività della lex mitior possono estendere l'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione, imponendo al giudice di considerare tali istanze per effetto della normativa più favorevole
- In caso di rilievo di omissione motivazionale su punti devoluti dalle parti, la Cassazione può annullare la decisione solo nella parte interessata e disporre il rinvio per permettere al giudice di merito di esprimersi nel merito, nell'ambito della propria discrezionalità
- Prassi difensiva consigliata: introdurre e riproporre espressamente la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive già nell'atto di appello e confermarla nelle conclusioni scritte, allegando eventuali provvedimenti favorevoli (es. Tribunale di sorveglianza), per evitare il rischio di omissione da parte del giudice
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