Cassazione Penale, Sentenza n. 05407/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (15.2.2021) e l'altra per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (sentenza del 16.2.2021 e del 27.4.2022). Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2.7.2025, ha rigettato la richiesta ritenendo che i reati fossero commessi in giorni diversi e che mancasse l'identità del disegno criminoso, desumendo tale mancanza anche da dichiarazioni difensive rese dall'imputato (esplicazioni della fuga per mancanza di patente e dello stupefacente per uso personale). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizio di motivazione; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza, contestando la carenza di adeguata valutazione degli elementi che potrebbero indicare unità di disegno criminoso e l'uso improprio di argomentazioni difensive superate nelle sentenze di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma in diversa persona fisica, perché riesamini l'istanza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito non si sia attenuto ai principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento della continuazione: non ha svolto un'esame approfondito degli indicatori di unità del disegno criminoso (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causalità, sistematicità) e ha travisato il fatto attribuendo rilievo a dichiarazioni difensive già valutate e superate nelle sentenze di merito, il che integra una violazione del giudicato. Inoltre la Corte ha sottolineato che la commessa separazione processuale per scelta dell'imputato non equivale automaticamente a mancanza di unità di disegno criminoso quando i fatti sono nello stesso contesto. Per questi motivi la decisione del Tribunale è stata annullata con rinvio per nuova valutazione.
Norme richiamate
Norma di riferimento per il vincolo della continuazione: richiede l'unicità del disegno criminoso ideato unitariamente sin dal momento ideativo; la Corte ne richiama i criteri applicativi e la necessità di valutare indicatori concreti per riconoscere la continuazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa al reato in materia di stupefacenti che figura tra i reati oggetto di valutazione; utilizzata nel ricostruire la fattispecie fattuale contro la quale verificare la sussistenza della continuazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, SU n. 28659 del 18/05/2017, Sez. I n. 7512 del 31.1.2025
Riferimenti giurisprudenziali richiamati per i principi sul vincolo della continuazione: indicano gli indicatori da valutare (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e il dovere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato senza riaprire fatti definitivamente decisi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
C. cost. 9 luglio 2013 n. 183
Richiamata in relazione al principio di riesame da parte di diverso magistrato in caso di annullamento con rinvio, per garantire imparzialità nella nuova valutazione.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un 'unico disegno criminoso' rappresentato sin dall'ideazione delle condotte: non basta la mera prossimità temporale o la commessa in contesti simili, occorre una valutazione complessiva degli indici probatori.
- Indicatori rilevanti per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, nesso causale tra le condotte, modalità operative analoghe, sistematicità o abitudini programmate di vita.
- La contiguità temporale va valutata nel contesto concreto: la commissione dei reati nello stesso contesto operativo, anche se formalmente in due giorni diversi, può essere compatibile con unità di disegno criminoso, specialmente se la separazione processuale è dipesa da scelte difensive o procedurali.
- Il giudice dell'esecuzione deve interpretare il contenuto del giudicato estrapolandone elementi utili per le finalità esecutive, ma non può riaprire o rivalutare fatti e argomentazioni che sono già stati definitivamente scartati dal giudice di merito (non è ammesso recuperare argomentazioni difensive ritenute non verosimili).
- Non è ammissibile fondare il diniego di continuazione esclusivamente su dichiarazioni autodifensive del ricorrente quando quelle dichiarazioni sono state già valutate e superate nelle sentenze irrevocabili.
- In casi simili, chi richiede la continuazione dovrebbe documentare e motivare l'unitarietà progettuale attraverso elementi fattuali concreti (es. temporalità e vicinanza degli eventi, finalità comuni emerse nelle sentenze, modalità operative connesse), mentre il giudice deve motivare esplicitamente perché tali elementi non risultano sufficienti per la continuazione.
- Se la decisione del giudice dell'esecuzione appare viziata per travisamento del fatto o per motivazione illogica, la cassazione può annullare con rinvio affinché un diverso giudice compia una valutazione completa e conforme ai principi di diritto.
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