Cassazione Penale, Sentenza n. 7805/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse condanne pronunziate dal medesimo Tribunale. L'ordinanza impugnata aveva rigettato la richiesta. Costa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione denunciando che il Tribunale si era pronunciato solo sulla continuazione relativa alle sentenze del 26 maggio 2016 e dell'11 gennaio 2017, omettendo di valutare analoghe richieste riguardanti le sentenze del 28 maggio 2015 e del 10 aprile 2019, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che quelle statuizioni non fossero state oggetto di impugnazione e che l'annullamento disposto in sede rescindente non avesse investito l'interezza del precedente provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'annullamento del precedente provvedimento avesse riguardato unicamente la statuizione specificamente devoluta con il ricorso originario (la continuazione fra le sentenze del 26/5/2016 e dell'11/1/2017) e non l'intero provvedimento; pertanto il giudice del rinvio non era obbligato a riesaminare le questioni non oggetto di devoluzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come la disposizione in base alla quale può essere proposta la richiesta di riconoscimento della continuazione e che regola la valutazione di tale domanda da parte del giudice dell'esecuzione; nel caso la Corte rileva che la valutazione deve essere fatta nei limiti della devoluzione.
Richiama il principio che l'annullamento parziale viene pronunciato solo con riguardo a provvedimenti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata; la Corte osserva che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non hanno tale natura, quindi l'annullamento ha perimetro determinato dalla devoluzione.
Norma richiamata per imporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione riguarda soltanto le questioni effettivamente devolute con il ricorso: se non si impugnano espressamente determinati capi, non vengono riaperte per effetto di un annullamento limitato.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare esclusivamente le questioni oggetto dell'annullamento; non è tenuto a valutare d'ufficio questioni non devolute o non impugnate dal ricorrente.
- L'annullamento parziale è applicabile nei limiti previsti dalla legge e non si estende automaticamente all'intero provvedimento, soprattutto quando si tratta di provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non acquistano autorità di cosa giudicata.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione fra più sentenze deve curare di impugnare espressamente tutte le statuizioni che intende far riesaminare: l'omissione di specifiche impugnazioni può precludere la rinnovata valutazione su quei punti.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende; è importante valutare la fondatezza e l'oggetto della devoluzione prima di proporre ricorso.
- In situazioni analoghe, verificare attentamente il perimetro della devoluzione (cioè quali questioni sono state effettivamente impugnate e annullate) è essenziale per capire cosa potrà essere riesaminato in sede di rinvio.
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