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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12281/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello: Maga contestava la sussunzione delle sue condotte nel reato di concorso dell'extraneus in bancarotta (artt. 110, 216 e 223 L.F.), sostenendo carenze motivazionali circa l'accordo antecedente con gli 'intranei' e l'elemento soggettivo del dolo; Zurlo proponeva due motivi: (i) vizio di motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo l'insufficienza probatoria del previo accordo e della volontà di concorrere al depauperamento; (ii) vizio di motivazione e violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (art. 133, 99 e 62-bis c.p.), lamentando l'errata applicazione della recidiva specifica e del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti generiche

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui Maga e Zurlo, legati fra loro e a collaboratori degli amministratori delle fallite C.S.C. e Velfer, ricevevano e monetizzavano ingenti somme provenienti dalle società fallite, trattenendo una percentuale come corrispettivo, e che tali condotte erano idonee e consapevoli a concorrere nel depauperamento del patrimonio sociale (concursus extraneus in bancarotta). Ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per il reato di riciclaggio a carico di Maga (estinto per prescrizione) così come gli altri accertamenti di responsabilità in appello; ha ritenuto infondati i rilievi difensivi sulla motivazione e ha dichiarato inammissibile il motivo difensivo relativo al trattamento sanzionatorio di Zurlo, confermando la recidiva specifica e la valutazione negativa sulle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese (e agli effetti derivanti dal rigetto).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato: è stato applicato per configurare la partecipazione dell'extraneus alle condotte degli 'intranei', rilevando la cooperazione materiale e psicologica nell'evento illecito

  • art. 216 L.F.

    Interpretato in senso estensivo per configurare il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta quando la condotta del terzo sia efficiente per il depauperamento e sia posta in essere con consapevolezza e volontà di frustrare i creditori; non è richiesta la conoscenza specifica del dissesto, ma la consapevolezza dell'effetto dannoso

  • art. 223 L.F.

    Citato nell'impugnazione; nella sentenza il quadro normativo fallimentare è stato richiamato per inquadrare i reati contestati e la posizione dell'extraneus rispetto agli amministratori 'intranei'

  • art. 133 c.p.

    Norma sul quantum di pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito nel determinare la pena concreta, pur operando il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti

  • art. 99 c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva e al regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva specifica infranquinquennale a Zurlo

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito al regime delle circostanze attenuanti: la Corte ha confermato che il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e non censurabile se adeguatamente motivato

Massime di principio

  • Il concorso dell'extraneus nella bancarotta si configura quando: (i) esista un'attività tipica posta in essere da almeno un 'intraneus'; (ii) la condotta dell'estraneo sia causalmente efficiente rispetto al depauperamento; (iii) l'estraneo agisca con consapevolezza e volontà di contribuire al risultato illecito. Non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto, ma la percezione che la condotta produca un danno ai creditori
  • La prova del concorso dell'extraneus si valuta nel complesso: elementi come ingenti somme ricevute senza titolo, immediata monetizzazione, percezione di una percentuale come corrispettivo, legami consolidati con gli organizzatori e assenza di giustificazioni professionali sono indici significativi per l'accertamento del dolo e del previo accordo
  • La mera conoscenza o rapporti occasionali con gli amministratori non sono, da soli, sufficienti: è necessaria una valutazione sintetica e motivata delle circostanze probatorie che dimostrino l'apporto efficiente e consapevole dell'estraneo
  • Le decisioni di merito sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti e sull'applicazione della recidiva specifica hanno carattere discrezionale e sfuggono al sindacato della Cassazione se non sono frutto di arbitrarietà o illogicità e se risultano adeguatamente motivate
  • In casi analoghi è essenziale documentare l'assenza di titolo giustificativo per le somme ricevute o offrire elementi concreti che spieghino la destinazione dei fondi per contrastare la presunzione di partecipazione al depauperamento

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