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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17480/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era generico e non confrontato con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/06/2025. L'unico motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte rileva che il motivo era formulato in modo assolutamente aspecifico, fondato su una mera e apodittica richiesta di diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna analisi critica delle argomentazioni svolte nei giudizi di merito, soprattutto in punto di gravità della condotta e pericolosità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; una mera richiesta di diversa valutazione del fatto è inidonea.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato solo mediante contestazioni puntuali alle argomentazioni poste dal giudice di merito, non con doglianze apodittiche sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato.
  • La genericità del motivo, quando manca il confronto con le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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