Cassazione Penale, Ordinanza n. 17480/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era generico e non confrontato con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/06/2025. L'unico motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte rileva che il motivo era formulato in modo assolutamente aspecifico, fondato su una mera e apodittica richiesta di diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna analisi critica delle argomentazioni svolte nei giudizi di merito, soprattutto in punto di gravità della condotta e pericolosità dell'imputato.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; una mera richiesta di diversa valutazione del fatto è inidonea.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato solo mediante contestazioni puntuali alle argomentazioni poste dal giudice di merito, non con doglianze apodittiche sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato.
- La genericità del motivo, quando manca il confronto con le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17406/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →