Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01185/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società in liquidazione, destinataria della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal tribunale, aveva proposto reclamo alla corte d'appello limitatamente al profilo della competenza territoriale, sostenendo che fosse competente un diverso tribunale in ragione della sede effettiva/COMI e deducendo anche vizi motivazionali e omessa pronuncia sulle proprie eccezioni. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo e confermato la competenza del tribunale adito. In cassazione la società ha censurato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 27 CCII e 3 del Reg. (UE) 2015/848 per errata individuazione del COMI e superamento della presunzione di coincidenza con la sede legale; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. per inadeguata valutazione delle prove sulla sede effettiva; 3) nullità per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., anche con riferimento a un motivo subordinato sulla competenza di altro tribunale. La Procura generale ha invece chiesto la cassazione senza rinvio, sostenendo che il reclamo era inammissibile perché, a fronte di una decisione di primo grado che aveva statuito sia sulla competenza sia sul merito, l'impugnazione limitata alla sola competenza avrebbe dovuto essere proposta con regolamento di competenza davanti alla Cassazione e non con reclamo/appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'impostazione della Procura generale e ha rilevato d'ufficio che il reclamo proposto contro la sentenza di primo grado era inammissibile, poiché la decisione del tribunale conteneva sia la statuizione sulla competenza sia quella di merito e l'impugnazione era stata proposta solo contro il capo sulla competenza. In tale situazione l'unico mezzo consentito era il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito tramite un gravame inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 27 CCII

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la competenza territoriale del tribunale adito nell'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 3 Reg. (UE) 2015/848

    Richiamato per la determinazione del COMI e, quindi, del giudice territorialmente competente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro di ricorso per denunciare violazione di legge sulla competenza e sul COMI.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi relativi alla sede effettiva della società.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 43 c.p.c.

    La Corte afferma che, quando una sentenza di primo grado contenente statuizioni su competenza e merito viene impugnata solo sulla competenza, l'appello/reclamo è inammissibile e occorre invece proporre regolamento di competenza alla Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per lamentare una valutazione inadeguata delle prove documentali; la Corte non entra nel merito della censura per la pregiudiziale inammissibilità del reclamo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per dedurre erronea valutazione delle prove; la Corte non lo esamina nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione a monte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia sulle eccezioni difensive; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del reclamo.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito a causa dell'inammissibilità del gravame originario.

  • art. 49 CCII

    Richiamato nel procedimento di primo grado quale parametro per i presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 121 CCII

    Richiamato nel procedimento di primo grado quale norma sui presupposti soggettivi della procedura.

  • art. 1, lett. d), CCII

    Richiamato dal tribunale per verificare i requisiti soggettivi e dimensionali della debitrice.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado decide sia sulla competenza sia sul merito, l'impugnazione limitata al solo capo sulla competenza non può essere proposta con appello o reclamo, ma deve essere veicolata con regolamento di competenza nei modi e termini di legge.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione proposta al giudice di merito, anche se quest'ultimo non l'ha dichiarata, e in tal caso può cassare senza rinvio la decisione successiva, poiché il processo non era validamente proseguibile.
  • L'inammissibilità del gravame originario esclude ogni efficacia conservativa del processo di impugnazione e rende superfluo l'esame dei motivi che investono il merito della competenza o i vizi motivazionali della decisione impugnata.
  • Nel sistema delle impugnazioni, il mezzo di gravame deve essere individuato in base al contenuto della decisione impugnata: se la controversia sulla competenza è scindibile rispetto al merito e la sentenza contiene entrambe le statuizioni, il controllo sulla competenza va chiesto con gli strumenti speciali previsti dalla legge e non con un'impugnazione ordinaria limitata a quel capo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.