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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15669/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza che ha confermato la condanna per rapina e per cessione di stupefacenti. I motivi dedotti sono: (1) violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione, sostenendo che il compendio probatorio era equivoco e che sussisteva un rapporto tra le parti tale da escludere il dolo di rapina; (2) contestazione della qualificazione e del trattamento sanzionatorio delle tre distinte cessioni di stupefacente (capo C), deducendo che tali condotte sono ontologicamente unitarie e che non doveva applicarsi l'aumento per continuazione interna né un aumento così elevato rispetto al reato più grave (rapina); (3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, sia nella componente base che negli aumenti per continuazione, ritenuti irragionevolmente elevati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto assoluto di specificità dei motivi: il primo motivo non si è confrontato con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che aveva fornito una ricostruzione coerente e logica delle prove (in particolare riguardo alla rapina); il secondo motivo è stato ritenuto fuori dalla catena devolutiva perché non specificamente dedotto in sede di gravame; il terzo motivo è stato respinto come manifestamente infondato in quanto la Corte di merito aveva correttamente individuato la rapina quale reato più grave, fissato la sanzione nel minimo edittale e calibrato l'aumento per continuazione entro la discrezionalità riconosciuta al giudice del merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; motivazione resa in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare i mezzi di impugnazione e i requisiti formali del ricorso per cassazione; in ricorso è indicato il riferimento procedurale per il motivo dedotto

  • art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge penale, inosservanza delle norme processuali, vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano specificamente e adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di specificità o per motivi non esposti in appello; la Corte lo ha applicato per il secondo motivo, ritenuto fuori dalla catena devolutiva

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento sull'ambito di devoluzione in cassazione; utilizzato dalla Corte per motivare l'inammissibilità per difetto di devoluzione

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Ulteriore norma di riferimento sulle modalità di impugnazione e sulla devoluzione degli specifici motivi; la Corte l'ha richiamata nel contesto dell'inammissibilità

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda. La Corte ha applicato tale disposizione disponendo la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata quale parametro interpretativo per la quantificazione dell'ammenda in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata: la mancanza di correlazione con l'ordito motivazionale rende il motivo inesaminabile e determina l'inammissibilità
  • Questioni non dedotte in sede di gravame o che interrompono la catena devolutiva non possono essere formulate ex post in cassazione; il mancato esercizio del gravame su un punto rende inammissibile la relativa censura in cassazione
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nella misura degli aumenti per continuazione; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un vizio evidente di illogicità o irragionevolezza nella calibratura della sanzione
  • Quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e sorretta da elementi di prova ritenuti attendibili, la censura sulla valutazione probatoria e sul dolo può essere dichiarata manifestamente infondata in cassazione
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o privi della necessaria specificità può comportare l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di un'ammenda a carico della parte privata

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