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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36176/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Forlì del 30 marzo 2026, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta formulata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. di applicare la continuazione tra due reati oggetto di condanne irrevocabili: un furto aggravato commesso nel gennaio 2020 e un’evasione dagli arresti domiciliari commessa nel settembre 2020. Il giudice dell’esecuzione aveva negato la continuazione valorizzando la distanza temporale e spaziale, la disomogeneità tipologica dei reati e l’irrilevanza dello stato di tossicodipendenza dedotto, documentato soltanto da analisi effettuate circa cinque anni dopo i fatti. In cassazione il ricorrente si è doluto sommariamente del mancato riconoscimento della continuazione e ha criticato il mancato rilievo dello stato di tossicodipendenza, senza formulare specifiche censure contro la motivazione dell’ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico: non conteneva critiche specifiche all’ordinanza, salvo la doglianza sullo stato di tossicodipendenza, a sua volta non idonea a superare la motivazione relativa alla documentazione risalente a circa cinque anni dopo i reati. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    ha rigettato, in funzione di giudice dell’esecuzione, una richiesta di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili

    La norma è indicata come fondamento della richiesta al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione a reati giudicati con condanne irrevocabili; la Corte non approfondisce ulteriormente i presupposti sostanziali della continuazione, ma dichiara inammissibile il ricorso per genericità.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto la legge impone tale tutela.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a dolersi sommariamente del mancato riconoscimento della continuazione senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste dal giudice dell’esecuzione a fondamento del rigetto.
  • La mera deduzione di uno stato di tossicodipendenza non impone di riconoscere la continuazione quando la documentazione richiamata risulta riferita a un periodo significativamente successivo ai reati e il ricorso non specifica una critica idonea a confutare la valutazione del giudice dell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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