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Ordinanza

Ordinanza n. 796/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della comunicazione del 23.03.2026; della comunicazione del 04.05.2026.

Giustizia amministrativa202602307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni del 23 marzo 2026 e del 4 maggio 2026, relative a contestate compensazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due comunicazioni del GSE. Nella fase cautelare ha prospettato censure che il Tribunale ha ritenuto generiche. Ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalle compensazioni contestate, senza tuttavia allegare elementi concretamente idonei a dimostrare che esse compromettessero la continuità aziendale. Il GSE si è costituito in giudizio articolando plurime eccezioni, la cui valutazione è stata riservata alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in ragione della genericità delle censure prospettate, e il periculum in mora, poiché la ricorrente non aveva dimostrato con elementi concreti che le compensazioni contestate si traducessero in un pregiudizio per la continuità aziendale. Il Collegio ha riservato al merito la valutazione delle plurime eccezioni sollevate dal GSE. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la genericità delle censure dedotte dalla parte ricorrente è sufficiente a escludere il fumus boni iuris necessario per la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • Il periculum in mora non può essere riconosciuto sulla base della mera allegazione di un pregiudizio economico: la parte deve fornire elementi concretamente idonei a dimostrare che l’atto contestato determini un danno grave e attuale, quale il pregiudizio alla continuità aziendale.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energetici
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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