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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento: 1. - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2023.23828 del 06.03.2023, ricevuta il 07.03.2023, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il prelievo imputato al ricorrente per il periodo 2002/03, oltre interessi dal 01.09.2003; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione descritta sub 1, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.

Giustizia amministrativa202300372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2002/2003, pari a € 661.739,96, oltre interessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 6 marzo 2023, ricevuta il 7 marzo 2023, con la quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2002/2003, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, incluso l’eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio AGEA ha rappresentato di avere annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, compresa quella impugnata, in applicazione della disciplina sopravvenuta. La ricorrente ha aderito alla richiesta dell’Amministrazione e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023, le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto e debbano essere sostituite da nuove comunicazioni, basate sui dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione. Poiché l’atto impugnato era divenuto inefficace ex lege ed era stato comunque annullato da AGEA, non sussisteva più un interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e della particolare complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, conv. modif. l. 103/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono private di effetto ex lege e devono essere sostituite da nuove comunicazioni fondate sui dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta priva ex lege di effetto il provvedimento impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’annullamento o la sostituzione amministrativa dell’atto impugnato, accompagnati dalla perdita di interesse del ricorrente alla decisione, determinano la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l’atto divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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