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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14662/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce in un giudizio di rinvio successivo a una precedente cassazione: la Corte d'appello, decidendo sull'appello della società avverso la sentenza di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. In quella sede la società aveva chiesto la restituzione delle somme già versate alla lavoratrice in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado poi parzialmente riformate/cassate. La Corte territoriale ha ritenuto tale domanda restitutoria inammissibile perché nuova, osservando anche, in via aggiuntiva, che mancava prova dell'entità delle somme erogate e delle ritenute operate. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 336, 389 e 394 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova e quindi inammissibile la domanda di restituzione; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, sostenendo che la domanda restitutoria è accessoria e conseguente alla declaratoria di illegittimità del termine e alla condanna risarcitoria, dunque non nuova; il terzo motivo, rimasto assorbito, riguardava il merito della domanda restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo manifestamente fondato il ricorso nella parte in cui censurava la declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione. Ha affermato che, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata non è domanda nuova, perché nasce solo dopo la caducazione del titolo e va proposta al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Ha inoltre precisato che la motivazione aggiuntiva della Corte d'appello sulla mancanza di prova delle somme costituisce argomentazione ad abundantiam, non idonea a sostenere la decisione una volta dichiarata l'inammissibilità. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    L'indennità risarcitoria prevista dalla norma era stata liquidata nel giudizio di merito; la questione restitutoria delle somme pagate in esecuzione delle decisioni poi riformate/cassate è logicamente collegata agli effetti della caducazione del titolo, ma non viene ricondotta dalla Corte alla disciplina sostanziale dell'indennità bensì alle regole processuali sulla ripetizione dopo cassazione.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la caducazione del titolo comporta gli effetti restitutori conseguenti alla cassazione/riforma della sentenza.

  • art. 389 c.p.c.

    La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata va proposta al giudice di rinvio; la norma è funzionale a ripristinare la situazione patrimoniale precedente e attribuisce al giudice del rinvio la competenza sulle istanze restitutorie.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della domanda restitutoria come domanda nuova nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza poi caducata non costituisce domanda nuova, poiché sorge solo per effetto della pronuncia rescindente che elimina ex tunc il titolo del pagamento.
  • La pretesa restitutoria va proposta al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c., poiché alla Corte di cassazione spetta il solo giudizio rescindente.
  • La restituzione mira al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento indebito e non è condizionata alla valutazione della buona o mala fede dell'accipiens, quando le prestazioni siano state eseguite nella consapevolezza della provvisorietà del titolo.
  • Se il giudice di merito dichiara inammissibile la domanda restitutoria per asserita novità, ogni ulteriore rilievo sul merito o sulla prova può essere solo ad abundantiam e non sostiene autonomamente la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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