Cassazione Penale, Sentenza n. 22826/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GUP di Firenze (30/01/2025, rito abbreviato) che aveva riconosciuto a Mallardo la responsabilità per rapina e gli aveva concesso la cd. attenuante costituzionale ex sentenza Corte cost. n. 86/2024. Il ricorso contestava l'applicazione dell'attenuante sia sotto il profilo del valore dei beni (il bene sottratto valutato > €600) — ritenendo necessario applicare la prognosi ex ante sul valore in caso di consumazione — sia sotto il profilo della modalità della condotta (azione prolungata, reiterata all'interno dell'esercizio commerciale, ripetuti spintonamenti, organizzazione e programmazione; precedenti per furti nello stesso esercizio), argomentando che non ricorrevano i presupposti per riconoscere la tenuità e quindi l'attenuante prevista dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte (sezione pertinente) ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il GUP avesse dato motivazione logica e congrua sulla concessione dell'attenuante costituzionale, valutando la condotta in termini di "estrema modestia" della violenza e mancanza di definitiva apprensione dei beni, e avendo operato la corretta individualizzazione della pena nelle coordinate indicate dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024). Di conseguenza il gravame è stato rigettato (inammissibile) e la decisione di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 628, secondo comma, cod. pen.
"nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La Corte costituzionale (n. 86/2024) ha dichiarato la parte di illegittimità costituzionale che non consentiva al giudice di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità per le ragioni indicate (natura, mezzi, modalità, tenuità). Ciò introduce un'attenuante costituzionale volta a favorire l'individualizzazione e la proporzionalità della pena per condotte di rapina 'minime'.
art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen.
Richiamata come principio secondo cui la misura della diminuzione (quando concessa) non può eccedere un terzo, conformemente alla regola generale sulle circostanze attenuanti.
art. 27 Cost.
Richiamato per sostenere il principio di individualizzazione della pena e la finalità rieducativa: un trattamento sproporzionato rispetto al disvalore concreto del fatto viola i principi costituzionali, giustificando l'attenuante per le rapine di lieve entità.
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
"la pena ... è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità"
Ha stabilito che l'art. 628, comma secondo, era parzialmente illegittimo e ha delineato le coordinate (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo) entro le quali il giudice può riconoscere una attenuante per better individualizzazione della pena.
Massime di principio
- La concessione dell'attenuante costituzionale per la rapina va valutata caso per caso secondo le coordinate indicate dalla Corte costituzionale: natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione e la tenuità del danno o del pericolo.
- Il giudice di merito ha ampio margine nel valutare la sussistenza dell'attenuante sulla base della motivazione e dei fatti; la Cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito proponendo una diversa valutazione dei fatti se la motivazione è logica e congrua.
- La valutazione del 'valore' del bene sottratto richiede una prospettiva ex ante su quanto sarebbe stato il danno in caso di consumazione; non ogni superamento di una soglia monetaria esclude automaticamente la tenuità se altri elementi attenuanti emergono.
- Condotte caratterizzate da violenza ridotta, mancata definitiva apprensione dei beni, estemporaneità o modesta pericolosità possono giustificare il riconoscimento dell'attenuante anche se episodio implicava tentativo o contatto fisico lieve.
- Fattori che aggravano la valutazione (azione prolungata, reiterata, organizzazione, spregiudicatezza, numerosi beni sottratti, precedenti specifici) possono escludere la tenuità; tuttavia occorre motivare chiaramente come tali elementi eliminino ogni profilo di lieve entità.
- In fase di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve eccepire violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti valutati in sede di merito.
- Il giudice deve sempre collegare la scelta di applicare l'attenuante ai principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa, spiegando come il trattamento sanzionatorio sia stato adeguato al disvalore concreto dell'azione.
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