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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22826/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP di Firenze (30/01/2025, rito abbreviato) che aveva riconosciuto a Mallardo la responsabilità per rapina e gli aveva concesso la cd. attenuante costituzionale ex sentenza Corte cost. n. 86/2024. Il ricorso contestava l'applicazione dell'attenuante sia sotto il profilo del valore dei beni (il bene sottratto valutato > €600) — ritenendo necessario applicare la prognosi ex ante sul valore in caso di consumazione — sia sotto il profilo della modalità della condotta (azione prolungata, reiterata all'interno dell'esercizio commerciale, ripetuti spintonamenti, organizzazione e programmazione; precedenti per furti nello stesso esercizio), argomentando che non ricorrevano i presupposti per riconoscere la tenuità e quindi l'attenuante prevista dalla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte (sezione pertinente) ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il GUP avesse dato motivazione logica e congrua sulla concessione dell'attenuante costituzionale, valutando la condotta in termini di "estrema modestia" della violenza e mancanza di definitiva apprensione dei beni, e avendo operato la corretta individualizzazione della pena nelle coordinate indicate dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024). Di conseguenza il gravame è stato rigettato (inammissibile) e la decisione di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"

    La Corte costituzionale (n. 86/2024) ha dichiarato la parte di illegittimità costituzionale che non consentiva al giudice di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità per le ragioni indicate (natura, mezzi, modalità, tenuità). Ciò introduce un'attenuante costituzionale volta a favorire l'individualizzazione e la proporzionalità della pena per condotte di rapina 'minime'.

  • art. 65, primo comma, n. 3, cod. pen.

    Richiamata come principio secondo cui la misura della diminuzione (quando concessa) non può eccedere un terzo, conformemente alla regola generale sulle circostanze attenuanti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per sostenere il principio di individualizzazione della pena e la finalità rieducativa: un trattamento sproporzionato rispetto al disvalore concreto del fatto viola i principi costituzionali, giustificando l'attenuante per le rapine di lieve entità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    "la pena ... è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità"

    Ha stabilito che l'art. 628, comma secondo, era parzialmente illegittimo e ha delineato le coordinate (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo) entro le quali il giudice può riconoscere una attenuante per better individualizzazione della pena.

Massime di principio

  • La concessione dell'attenuante costituzionale per la rapina va valutata caso per caso secondo le coordinate indicate dalla Corte costituzionale: natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione e la tenuità del danno o del pericolo.
  • Il giudice di merito ha ampio margine nel valutare la sussistenza dell'attenuante sulla base della motivazione e dei fatti; la Cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito proponendo una diversa valutazione dei fatti se la motivazione è logica e congrua.
  • La valutazione del 'valore' del bene sottratto richiede una prospettiva ex ante su quanto sarebbe stato il danno in caso di consumazione; non ogni superamento di una soglia monetaria esclude automaticamente la tenuità se altri elementi attenuanti emergono.
  • Condotte caratterizzate da violenza ridotta, mancata definitiva apprensione dei beni, estemporaneità o modesta pericolosità possono giustificare il riconoscimento dell'attenuante anche se episodio implicava tentativo o contatto fisico lieve.
  • Fattori che aggravano la valutazione (azione prolungata, reiterata, organizzazione, spregiudicatezza, numerosi beni sottratti, precedenti specifici) possono escludere la tenuità; tuttavia occorre motivare chiaramente come tali elementi eliminino ogni profilo di lieve entità.
  • In fase di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve eccepire violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti valutati in sede di merito.
  • Il giudice deve sempre collegare la scelta di applicare l'attenuante ai principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa, spiegando come il trattamento sanzionatorio sia stato adeguato al disvalore concreto dell'azione.

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