Cassazione Penale, Sentenza n. 28941/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Messina era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione (beni strumentali, arredi, un gommone) e bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta delle scritture) in relazione al fallimento della F.M.R. Team s.r.l.. Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova circa il valore dei beni distratti (anche errore di conversione lire/euro e mancata perizia), con conseguente inoffensività della condotta; 2) assenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, dovendosi considerare la società inattiva dal 2007 e l'esistenza di una nota contabile 2012 che ricostruiva la situazione; 3) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 l.fall. nonostante il valore molto limitato dei beni distratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello per riesaminare la contestazione di bancarotta fraudolenta distrattiva alla luce del principio che tale reato è un reato di pericolo concreto: il giudice d'appello deve accertare la "qualità" e l'idoneità ex ante della distrazione a mettere a rischio la garanzia dei creditori (zona di rischio penale), anche tramite rinnovazione istruttoria e perizia sui valori dei beni (compreso il gommone). Ha inoltre annullato la statuizione relativa alla bancarotta documentale per riesaminare il dolo specifico. Il terzo motivo (attenuante) è stato assorbito dalla declaratoria di annullamento. In sintesi: annullamento con rinvio per entrambe le fattispecie per ulteriori accertamenti.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare (bancarotta patrimoniale/distrattiva)
La Corte conferma che la fattispecie è oggi interpretata come reato di pericolo concreto: rileva la "qualità" del distacco patrimoniale e l'idoneità ex ante a mettere in pericolo la garanzia dei creditori; non è sufficiente la mera constatazione del distacco.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta documentale)
Questa ipotesi, nella parte riferita alla sottrazione/omessa consegna delle scritture, richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; va distinta dalla fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico).
Rilevata la rilevanza dell'accertamento del valore della condotta ai fini dell'eventuale concessione di attenuanti; il motivo relativo all'attenuante è stato assorbito ma la valutazione dovrà essere compiuta nuovamente dal giudice d'appello.
art. 322 Codice della crisi e dell'insolvenza (corrispondenza normativa moderna)
Si segnala la continuità tra la disciplina dell'art. 216 l.fall. e l'art. 322 c.c.i. (nuovo lessico), confermando che la lettura costituzionalmente orientata del reato resta valida anche nel nuovo codice.
Massime di principio
- La bancarotta distrattiva pre-fallimentare va valutata come reato di pericolo concreto: oltre all'accertamento del distacco, il giudice deve valutare ex ante se la sottrazione era idonea a mettere in pericolo la garanzia dei creditori (zona di rischio penale).
- Il mero valore nominale dei beni sottratti non è automaticamente irrilevante; tuttavia il valore economico reale e l'obsolescenza vanno accertati concretamente (perizia) perché influenzano la valutazione della offensività della condotta.
- L'assenza di un danno effettivo ai creditori non esclude in assoluto la punibilità, ma l'assenza di pericolosità concreta può far venire meno la tipicità: il giudice non può basarsi solo sulla constatazione del distacco.
- In tema di bancarotta documentale per sottrazione/omessa tenuta, è necessario accertare il dolo specifico di voler recare pregiudizio ai creditori; la prova richiede argomentazione puntuale e non può essere assunta meccanicamente.
- Se la valutazione del valore dei beni rilevanti per la fattispecie è incerta o contraddittoria, il giudice deve disporre rinnovazione istruttoria (perizia) prima di confermare la responsabilità penale.
- Gli "indici di fraudolenza" (es. situazione patrimoniale, tempistica rispetto alla crisi, collegamenti con altre imprese) restano strumenti essenziali per ricostruire il dolo e la pericolosità della condotta.
- L'accertamento giudiziario deve sempre tener conto della prospettiva costituzionale di tutela della garanzia dei creditori: la punibilità si fonda sull'idoneità alla lesione della garanzia, non su una valutazione astratta del distacco.
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