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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11001/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2014 emesso da un comune nei confronti della contribuente originaria. La società ricorrente, quale successore della contribuente, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva respinto l'appello confermando il rigetto del ricorso avverso l'atto impositivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato un'istanza di cessata materia del contendere, allegando un atto di conciliazione e di dilazione del debito sottoscritto dalle parti, dal quale risultava intervenuta una transazione che definiva integralmente il contenzioso. Il comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della transazione intervenuta tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, conformemente a quanto richiesto nell'atto di conciliazione. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che tale misura non si estende oltre i casi previsti in via eccezionale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale di natura lato sensu sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in pendenza del giudizio di cassazione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Se la definizione transattiva interviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché si tratta di una previsione eccezionale non estensibile oltre i casi previsti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando risulta concordemente pattuita dalle parti nell'atto di definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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