Cassazione Penale, Ordinanza n. 30637/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 11/07/2025. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva questioni di fatto già esaminate e risolte dal giudice di merito, contestando in sostanza la ricostruzione della condotta di resistenza, qualificata dai giudici di merito come fuga pericolosa culminata anche nello speronamento dell'autovettura dei Carabinieri. La Corte rileva inoltre che la doglianza investiva la motivazione sulla pena e sul riconoscimento della recidiva, ritenute già adeguatamente giustificate in appello, anche alla luce della particolare gravità del fatto. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché mirava a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché riproponeva censure di merito già esaminate e correttamente decise in appello. Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento della recidiva, alla luce della particolare gravità del fatto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e correttamente risolte dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La qualificazione della condotta come resistenza può essere confermata quando la fuga sia connotata da modalità pericolose e da ulteriori condotte aggressive, come lo speronamento di un veicolo delle forze dell'ordine.
- La motivazione sulla determinazione della pena e sul riconoscimento della recidiva è insindacabile in cassazione quando sia sintetica ma adeguata e ancorata alla valutazione della particolare gravità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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