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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 2 gennaio 2026, recante il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001; - della nota del preavviso di rigetto; - di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto; ………..per l’accertamento… del diritto del ricorrente di ottenere l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella sede richiesta.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'assegnazione temporanea in una delle sedi richieste, chiedendone la sospensione e l'accertamento del diritto all'assegnazione. Il diniego era motivato mediante generiche esigenze organizzative e di servizio della sede di Parma, la fungibilità delle mansioni del richiedente, la sommaria minore significatività delle esigenze operative delle sedi richieste e l'indeterminata indicazione di un sovraorganico nella sede di Lecce. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, nonché l'omessa concreta comparazione tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e il bene tutelato dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che il diniego non esplicitasse adeguatamente le specifiche esigenze organizzative della sede di Parma, distinguendole dalle esigenze generali proprie delle mansioni del Corpo; non chiarisse la peculiarità del ruolo del dipendente eventualmente ostativa al trasferimento temporaneo; non indicasse l'effettiva consistenza organica delle sedi richieste; e non precisasse le esigenze organizzative per le quali tali sedi sarebbero state meno significative rispetto a Parma. L'Amministrazione dovrà svolgere una rinnovata istruttoria e adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un provvedimento adeguatamente motivato di conferma o revoca del diniego, depositandolo in giudizio. Medio tempore, il diniego è stato sospeso e il Ministero è stato ordinato di concedere immediatamente al ricorrente l'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 in una delle sedi richieste, fino all'adozione del nuovo provvedimento. La prosecuzione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026; le spese sono state riservate alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il diniego dell'assegnazione temporanea deve essere fondato su una concreta istruttoria e su una motivazione specifica circa le esigenze organiche o di servizio ritenute prevalenti rispetto al bene tutelato dalla disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell'accoglimento cautelare ai fini del riesame.

Massime di principio

  • Il diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può basarsi su generiche esigenze organizzative o di servizio, ma deve indicare in modo concreto e dettagliato le esigenze specifiche della sede di appartenenza che impediscono l'assegnazione.
  • Nel valutare una richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione deve chiarire la specificità del ruolo svolto dal dipendente e spiegare perché tale specificità non consenta il trasferimento temporaneo, senza limitarsi ad affermare la fungibilità delle mansioni.
  • La motivazione del diniego deve esplicitare l'effettiva consistenza organica delle sedi richieste e le precise esigenze organizzative che renderebbero tali sedi meno significative rispetto alla sede di appartenenza, così da rendere verificabile la comparazione con il bene tutelato dalla norma.
  • Quando il diniego presenta carenze istruttorie e motivazionali su tali profili, il giudice può sospenderne gli effetti, ordinare il riesame entro un termine e disporre, nelle more, l'assegnazione temporanea interinale fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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