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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07007/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile di due cessioni di cocaina contestate ai capi 2 e 5 della rubrica. Dal testo emerge che i primi tre motivi di ricorso miravano a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta nei precedenti gradi di merito, prospettando una lettura alternativa delle emergenze acquisite. La difesa contestava inoltre la qualificazione giuridica del capo 5, sostenendo la riconducibilità del fatto a un'ipotesi tenue di spaccio. Un ulteriore profilo riguardava il trattamento sanzionatorio: veniva censurato l'aumento per continuazione applicato al reato satellite, pari a un mese di reclusione e 300 euro di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi non erano proponibili in sede di legittimità perché si fondavano su una diversa lettura delle prove, non idonea a dimostrare una manifesta illogicità della motivazione, e comunque riproducevano doglianze già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito. La Corte ha anche ritenuto corretta la qualificazione del capo 5, escludendo la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa. Quanto alla pena in continuazione, ha ritenuto che l'aumento, essendo di assoluta modestia, fosse adeguatamente giustificato dal complessivo disvalore del fatto. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura alternativa delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e immune da travisamenti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette e pertinenti.
  • La qualificazione del fatto in materia di cessione di stupefacenti non può essere censurata in cassazione con un mero richiamo astratto alla tenuità, se la motivazione di merito esclude in modo non illogico la compatibilità con tale ipotesi.
  • Un aumento di pena irrogato per continuazione, quando sia di entità molto contenuta, può essere ritenuto adeguatamente motivato in base al complessivo disvalore del fatto, senza necessità di una specifica e analitica giustificazione ulteriore.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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