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Ordinanza

Ordinanza n. 3553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso il ricorso contro l’affidamento del servizio di controllo dosimetrico e della fornitura di dispositivi di sorveglianza dosimetrica per ambienti a rischio di radiazioni ionizzanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 23731/2025, resa nel giudizio concernente i provvedimenti con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea aveva affidato a un’altra impresa il servizio di controllo dosimetrico e la relativa fornitura di dispositivi di sorveglianza dosimetrica per ambienti classificati a rischio di radiazioni ionizzanti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi d’appello. Ai fini della decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire l’atto di nomina di un professionista quale esperto di radioprotezione presso l’Azienda sanitaria, il relativo contratto e chiarimenti sulle mansioni concretamente svolte durante il periodo di collaborazione, con particolare riferimento all’acquisto dei dosimetri.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, che dovrà depositare l’atto di nomina dell’esperto di radioprotezione, il relativo contratto e fornire brevi chiarimenti sulle mansioni svolte, soprattutto in relazione all’acquisto dei dosimetri, entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza di prosieguo e discussione del merito per il 18 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento normativo dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere la controversia, il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti istruttori, individuando l’amministrazione onerata, l’oggetto dell’acquisizione e il termine per adempiere.
  • È legittimo disporre l’acquisizione di documenti e chiarimenti sulle funzioni concretamente svolte da un soggetto che abbia avuto un ruolo tecnico o organizzativo collegato all’affidamento controverso, quando tali elementi siano rilevanti per la decisione sull’affidamento.
  • La disposizione di incombenti istruttori non anticipa la decisione sul merito dell’appello e comporta la prosecuzione del giudizio a una successiva udienza, fissata per l’esame degli esiti dell’istruttoria e la discussione della causa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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