Ordinanza n. 2369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, e, in primo grado, atti relativi alla contestazione di opere edilizie abusive e al procedimento di condono
Esito
Favorevole al ricorrente (società proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che non aveva accordato la tutela richiesta contro gli atti impugnati in primo grado. La controversia riguarda la qualificazione come abusive di alcune opere realizzate sull’immobile e i loro effetti sul procedimento di condono. In particolare, occorreva verificare se gli interventi contestati fossero già ricompresi nei titoli edilizi di cui la società è titolare e, in caso negativo, se la demolizione delle sole opere aggiuntive potesse consentire la prosecuzione dell’esame della domanda di condono, secondo quanto indicato dal Comune nel preavviso di diniego. L’appello cautelare è stato esaminato ai sensi dell’art. 62 c.p.a., con riferimento alle esigenze cautelari dedotte dalla società.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., riformando l’ordinanza cautelare del TAR e sospendendo l’efficacia degli atti impugnati in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, nella quale il TAR dovrà svolgere un approfondito esame: da un lato, della riconducibilità degli interventi contestati ai titoli edilizi posseduti dalla società; dall’altro, della possibilità che la demolizione delle sole opere aggiuntive renda procedibile l’esame della domanda di condono, anche alla luce della dichiarazione del Comune secondo cui l’eliminazione delle opere abusive estranee consentirebbe di ricondurre l’immobile alla consistenza edilizia originaria oggetto dell’istanza di condono. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente di accogliere la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto ha giustificato la sospensione degli atti impugnati e la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita definizione del merito, il giudice può accogliere l’istanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., sospendendo l’efficacia degli atti impugnati e disponendo la tempestiva fissazione dell’udienza di merito.
- In una controversia edilizia con procedimento di condono pendente, il giudice di merito deve verificare specificamente se le opere contestate come abusive siano comprese nei titoli edilizi esistenti e, ove ciò sia escluso, se la demolizione delle sole opere aggiuntive consenta di ricondurre l’immobile alla consistenza originaria oggetto della domanda di condono, rendendo procedibile il relativo esame.
- La valutazione cautelare può fondarsi sulla necessità di un approfondimento istruttorio e motivazionale nel merito quando l’amministrazione abbia prospettato che la rimozione delle opere abusive estranee permetterebbe la prosecuzione del procedimento di condono.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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