Cassazione Penale, Ordinanza n. 30862/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento, in sede esecutiva, del vincolo della continuazione tra reati oggetto di quattro diverse sentenze di condanna. La decisione impugnata aveva escluso la continuazione valorizzando l'ampio intervallo temporale tra i fatti, mai inferiore a sette mesi e talvolta molto più esteso, e l'assenza di elementi idonei a dimostrare che i reati, pur omogenei in parte (truffa, furto e ricettazione), fossero stati preventivamente programmati nell'ambito di un unico disegno criminoso. Con il ricorso si contestava, in sostanza, la correttezza di tale apprezzamento, ma senza indicare specifiche circostanze di fatto o di diritto idonee a dimostrare l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse congrua e non manifestamente illogica, poiché fondata sul rilievo della notevole distanza temporale tra i reati e sull'assenza di concreti indicatori di un originario programma criminoso unitario. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
continuazione in sede di esecuzione
Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede la prova che i reati siano parte di un unico programma criminoso, concepito almeno nelle sue linee essenziali sin dal primo reato; non bastano meri indici presuntivi o una generica propensione a delinquere.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la continuazione presuppone la verifica di un disegno criminoso unitario, originariamente programmato almeno nelle sue caratteristiche essenziali, e non può essere riconosciuta sulla base della sola omogeneità astratta dei reati o di una generica serialità delittuosa.
- La distinzione tra continuazione e abitualità/reiterazione criminale impone di non confondere l'unitario programma criminoso con una mera scelta di vita orientata all'illecito, rilevante invece sotto altri istituti come recidiva, professionalità o tendenza a delinquere.
- La dimostrazione della continuazione non può fondarsi su congetture o indici meramente presuntivi: occorrono concreti elementi, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità, valutati nel loro complesso.
- Il decorso di un consistente lasso di tempo tra reati costituisce un indice fortemente contrario alla tesi del disegno criminoso unitario e può, da solo, supportare il diniego della continuazione quando manchino ulteriori elementi significativi.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito in tema di continuazione è limitato alla verifica della congruità e non manifesta illogicità della motivazione, restando insindacabile l'apprezzamento fattuale se adeguatamente motivato.
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