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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12182/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per reati fallimentari. Il ricorso articolava quattro censure: 1) mancata correlazione tra accusa e sentenza, assumendo che in appello fossero stati contestati fatti riferiti a un arco temporale diverso rispetto a quello del primo grado; 2) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la condotta giudicata coincidesse con altra già oggetto di diverso procedimento; 3) omesso interrogatorio successivo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari; 4) illegittimità delle statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, contestando la valutazione di equivalenza delle opposte circostanze attenuanti/aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il primo perché gli atti smentivano la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e non emergeva alcuna nuova accusa; il secondo perché la condotta oggetto del procedimento non coincideva con quella già giudicata in altro processo. Il terzo motivo è stato dichiarato inedito e quindi non esaminabile in sede di legittimità, poiché non risultava dedotto in appello. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione, perché investiva una valutazione discrezionale di merito sul bilanciamento delle circostanze, sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 223, 216 co. 1 n. 1 L. Fall.

    Indicati come basi normative della responsabilità per reati fallimentari confermata nei precedenti gradi di merito.

  • artt. 223, 216 co. 1 n. 2 L. Fall.

    Indicati come basi normative della responsabilità per reati fallimentari confermata nei precedenti gradi di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 609, comma 2, c.p.p. per affermare che in cassazione non possono essere proposte questioni nuove non dedotte nei motivi di appello.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la proponibilità per la prima volta in cassazione della doglianza sull'omesso interrogatorio dopo l'avviso di conclusione delle indagini.

Massime di principio

  • La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è infondata quando dagli atti e dalla motivazione del giudice di merito non risulti alcuna modifica sostanziale del fatto contestato tale da introdurre una nuova accusa.
  • Il principio del ne bis in idem non opera se la condotta oggetto del procedimento in esame non coincide con quella già giudicata in un diverso procedimento, secondo l'accertamento motivato del giudice di merito.
  • Le questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, in applicazione del divieto di questioni nuove nel giudizio di legittimità.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di valutazione discrezionale del merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente, non arbitraria e non illogica.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle scelte discrezionali di dosimetria della pena, salvo vizi di manifesta illogicità o arbitrio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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