Cassazione Penale, Ordinanza n. 35248/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro che, de plano, aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la decisione del Consiglio di disciplina con cui gli era stata irrogata una sanzione disciplinare. Il reclamo, presentato personalmente al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, è stato riqualificato come ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dopo l’entrata in vigore della novella dell’art. 613, comma 1, c.p.p. e contro un provvedimento emesso sotto il vigore della stessa, con conseguente difetto di legittimazione. Il testo non espone ulteriori motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha trattato il ricorso de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, poiché proposto personalmente in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente
Il ricorso per cassazione dichiarabile inammissibile per difetto di legittimazione può essere trattato de plano secondo la disposizione richiamata.
il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Nel regime introdotto dalla novella, la proposizione personale del ricorso per cassazione nelle condizioni indicate determina il difetto di legittimazione del ricorrente.
all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
Alla dichiarazione d’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, se non emergono elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella applicabile e contro un provvedimento emesso sotto il vigore della stessa, la violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. comporta il difetto di legittimazione e l’inammissibilità del ricorso.
- Il ricorso per cassazione dichiarabile inammissibile per difetto di legittimazione può essere deciso de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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