Cassazione Penale, Sentenza n. 44669/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2023 che ha rigettato l'istanza di riduzione/restituzione di beni sottoposti a confisca a seguito di condanna definitiva per reati tributari. L'originario atto difensivo era stato trasmesso telematicamente via PEC dal difensore il 23/02/2023, ma all'indirizzo PEC indicato non risultante nell'allegato DGSIA; il giudice dell'esecuzione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8, d.lgs. n.150/2022. Il difensore ha successivamente depositato opposizione ex art. 667, comma 4, p.m., poi riqualificata dal giudice quale ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'opposizione quale ricorso per cassazione e ha dichiarato infondato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione originaria perché trasmessa a un indirizzo PEC non riconducibile, secondo l'allegato DGSIA, all'ufficio giudiziario destinatario. Ha altresì chiarito che, nei casi di dichiarazione di inammissibilità ex art. 87-bis, l'unico rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato quindi rigettato e la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente... 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato...
La norma stabilisce modalità telematiche vincolanti per il deposito delle impugnazioni e prevede cause specifiche di inammissibilità (tra cui la trasmissione a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio). Il giudice che ha emesso il provvedimento può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità e disporne l'esecuzione.
Richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente (applicazione dell'art. 591, comma 3).
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione; l'atto originariamente proposto come ricorso è stato ritenuto, di fatto, un'opposizione ex art. 667, comma 4, e poi riqualificato dal giudice.
Indica i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati in camera di consiglio per i quali il rimedio deve essere l'opposizione ex art. 667, comma 4; la giurisprudenza conferma che avverso tali ordinanze l'atto idoneo è l'opposizione e non il ricorso per cassazione.
Riferimento alla disciplina del deposito telematico degli atti (modalità di trasmissione in formato informatico).
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione degli atti difensivi; qui usata per riqualificare l'opposizione presentata come ricorso e viceversa ai fini del corretto inquadramento giuridico.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Limite di gravame in cassazione che consente il controllo di vizi di rito (qui relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione).
art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (richiamato)
Disciplina emergenziale analoga sulla quale si è fondato il precedente orientamento giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto continuità di ratio tra quella disciplina e l'art. 87-bis.
Massime di principio
- Prima di trasmettere un'impugnazione telematica verificare sempre che l'indirizzo PEC destinatario sia tra quelli espressamente indicati nel provvedimento DGSIA relativo agli uffici giudiziari: l'invio ad altro indirizzo PEC non elencato può determinare l'inammissibilità dell'atto.
- Le regole sul deposito telematico previste dall'art. 87-bis sono norme di regime speciale che possono comportare cause di inammissibilità ulteriori rispetto al codice; tali cause sono soggette a verifica del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e possono essere dichiarate d'ufficio.
- Quando si propone un'istanza contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati in camera di consiglio (art. 676), il rimedio corretto è in linea generale l'opposizione ex art. 667, comma 4; tuttavia un atto depositato con altra denominazione può essere riqualificato secondo la forma sostanziale dall'organo giudicante.
- Avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione telematica la via di impugnazione è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, e non un'ulteriore opposizione all'esecuzione.
- La conservazione dell'impugnazione e i principi sostanzialisti hanno limiti: la correttezza formale delle modalità telematiche (indirizzo PEC destinatario, firma digitale/sottoscrizione) è requisito essenziale e la loro violazione può comportare l'inesistenza/invalidità dell'atto processuale.
- È buona prassi allegare sempre alla trasmissione telematica documentazione che dimostri la correttezza del recapito e, in caso di dubbi sull'indirizzo, contattare preventivamente la cancelleria competente o procedere a depositi alternativi consentiti dalle norme per evitare il rischio di inammissibilità.
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