Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44669/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2023 che ha rigettato l'istanza di riduzione/restituzione di beni sottoposti a confisca a seguito di condanna definitiva per reati tributari. L'originario atto difensivo era stato trasmesso telematicamente via PEC dal difensore il 23/02/2023, ma all'indirizzo PEC indicato non risultante nell'allegato DGSIA; il giudice dell'esecuzione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8, d.lgs. n.150/2022. Il difensore ha successivamente depositato opposizione ex art. 667, comma 4, p.m., poi riqualificata dal giudice quale ricorso per cassazione e trasmessa alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'opposizione quale ricorso per cassazione e ha dichiarato infondato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione originaria perché trasmessa a un indirizzo PEC non riconducibile, secondo l'allegato DGSIA, all'ufficio giudiziario destinatario. Ha altresì chiarito che, nei casi di dichiarazione di inammissibilità ex art. 87-bis, l'unico rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato quindi rigettato e la dichiarazione di inammissibilità è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis

    3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente... 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato...

    La norma stabilisce modalità telematiche vincolanti per il deposito delle impugnazioni e prevede cause specifiche di inammissibilità (tra cui la trasmissione a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio). Il giudice che ha emesso il provvedimento può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità e disporne l'esecuzione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente (applicazione dell'art. 591, comma 3).

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione; l'atto originariamente proposto come ricorso è stato ritenuto, di fatto, un'opposizione ex art. 667, comma 4, e poi riqualificato dal giudice.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Indica i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati in camera di consiglio per i quali il rimedio deve essere l'opposizione ex art. 667, comma 4; la giurisprudenza conferma che avverso tali ordinanze l'atto idoneo è l'opposizione e non il ricorso per cassazione.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina del deposito telematico degli atti (modalità di trasmissione in formato informatico).

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente la riqualificazione degli atti difensivi; qui usata per riqualificare l'opposizione presentata come ricorso e viceversa ai fini del corretto inquadramento giuridico.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Limite di gravame in cassazione che consente il controllo di vizi di rito (qui relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione).

  • art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (richiamato)

    Disciplina emergenziale analoga sulla quale si è fondato il precedente orientamento giurisprudenziale; la Corte ha ritenuto continuità di ratio tra quella disciplina e l'art. 87-bis.

Massime di principio

  • Prima di trasmettere un'impugnazione telematica verificare sempre che l'indirizzo PEC destinatario sia tra quelli espressamente indicati nel provvedimento DGSIA relativo agli uffici giudiziari: l'invio ad altro indirizzo PEC non elencato può determinare l'inammissibilità dell'atto.
  • Le regole sul deposito telematico previste dall'art. 87-bis sono norme di regime speciale che possono comportare cause di inammissibilità ulteriori rispetto al codice; tali cause sono soggette a verifica del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e possono essere dichiarate d'ufficio.
  • Quando si propone un'istanza contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati in camera di consiglio (art. 676), il rimedio corretto è in linea generale l'opposizione ex art. 667, comma 4; tuttavia un atto depositato con altra denominazione può essere riqualificato secondo la forma sostanziale dall'organo giudicante.
  • Avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione telematica la via di impugnazione è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, e non un'ulteriore opposizione all'esecuzione.
  • La conservazione dell'impugnazione e i principi sostanzialisti hanno limiti: la correttezza formale delle modalità telematiche (indirizzo PEC destinatario, firma digitale/sottoscrizione) è requisito essenziale e la loro violazione può comportare l'inesistenza/invalidità dell'atto processuale.
  • È buona prassi allegare sempre alla trasmissione telematica documentazione che dimostri la correttezza del recapito e, in caso di dubbi sull'indirizzo, contattare preventivamente la cancelleria competente o procedere a depositi alternativi consentiti dalle norme per evitare il rischio di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.