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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17502/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione irrevocabile emesso dal Tribunale di Teramo (1/12/2009) relativo a beni immobili, con censura per violazione di legge alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale (sent. Corte Cost. n. 24/2019) di parti della disciplina della confisca di prevenzione (art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 e richiamo agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c)). La ricorrente sosteneva che la confisca fosse fondata su un giudizio di pericolosità generica ricadente nella categoria della lett. b) (vivono abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose) e quindi colpita dall'illegittimità costituzionale; richiamava inoltre precedenti decisioni di annullamento di misure analoghe (anche nei confronti del coniuge).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di confisca, nella motivazione divenuta irrevocabile, poggiasse anche su un autonomo e autosufficiente giudizio di pericolosità riconducibile alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 (abituale dedizione a traffici delittuosi, in particolare attività di spaccio e assenza di redditi leciti). Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3513/2021, la Corte ha spiegato che, se la misura è fondata in via esclusiva sull'ipotesi dichiarata incostituzionale, deve essere annullata senza rinvio; se invece esiste un doppio titolo di pericolosità e una delle basi è ormai irrevocabile e autonomamente idonea, il ricorso non può prosperare. Perciò il provvedimento di confisca è stato confermato nella sostanza. La ricorrente è stata altresì condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 4, comma 1, lett. c)

    La sentenza valuta la distinzione tra le due categorie di pericolosità generica (lett. a e lett. b): se la confisca è fondata esclusivamente su una categoria dichiarata incostituzionale essa va annullata; se esiste un fondamento autonomo nella diversa categoria non colpita dall'incostituzionalità, il provvedimento può reggere

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) nella parte in cui estende l'applicazione ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a)

    La declaratoria di illegittimità incide sull'applicabilità di talune misure quando il provvedimento si fondi solo sulle categorie di soggetti indicate; non opera automaticamente erga omnes per fatti ormai definitivi e non rimuove giudicati irrevocabili

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 3513/2021 (Fiorentino)

    Stabilisce il principio secondo cui la Cassazione, per far valere gli effetti della sentenza costituzionale n. 24/2019, è tenuta ad annullare senza rinvio la sola misura fondata in via esclusiva sull'ipotesi di pericolosità dichiarata incostituzionale; se la misura ha fondamenti plurimi e uno è immune dall'incostituzionalità, il giudicato resta

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per liquidare 3.000 euro

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione è fondata su più basi giuridiche (es. art. 1 lett. a e lett. b del d.lgs. 159/2011) e solo una di esse è stata dichiarata incostituzionale, il giudicato relativo alla parte non colpita può mantenere in vita la misura: bisogna provare che la misura fosse fondata esclusivamente sulla norma incostituzionale per ottenere l'annullamento senza rinvio
  • Il ricorso alla Cassazione per far valere gli effetti di una sentenza costituzionale richiede una censura specifica e motivata sull'autonomia della motivazione del provvedimento impugnato: una impugnazione generica o che si limita a richiamare precedenti su terzi è in genere insufficiente e può essere dichiarata inammissibile
  • Le pronunce della Corte Costituzionale non cancellano automaticamente i giudicati irrevocabili; quando la motivazione del provvedimento divenuto definitivo dimostra un fondamento alternativo e autosufficiente, il giudicato permane
  • Per ottenere successo in casi simili è strategico dettagliare e dimostrare che il provvedimento ablatorio poggia unicamente sulla ipotesi normativa dichiarata incostituzionale, indicandone le parti della motivazione che dipendono esclusivamente da quella norma
  • Attenzione agli effetti processuali negativi di ricorsi inammissibili o mal fondati: possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), per cui è prudente valutare attentamente la fondatezza della censura e produrre argomentazioni documentali puntuali

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