Cassazione Penale, Sentenza n. 1283/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione continuata aggravata, anche dal metodo mafioso. Il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria (contestando che non siano state valutate le deduzioni difensive circa la consegna del denaro), vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso (mancata analisi degli elementi costitutivi) e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, contestando che la scelta della detenzione si fondasse su formule di stile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere versato in fatto. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e adeguata: le intercettazioni e i messaggi WhatsApp dimostravano la percezione mensile di 500 euro da parte di Strano e la consegna della stessa somma al ricorrente, compatibile con l'estorsione a scopo di 'protezione' e con l'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale aveva inoltre motivato adeguatamente il rischio di reiterazione e la pericolosità del ricorrente (precedenti, collegamenti con contesti di criminalità organizzata). Poiché il ricorrente si era limitato a riproporre questioni già valutate senza confutare specificamente la motivazione, i motivi sono stati ritenuti generici e inammissibili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; rimesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Richiama il principio secondo cui in sede cautelare la Corte di legittimità verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, controllando la congruenza logico-giuridica della valutazione degli indizi senza procedere a una rilettura probatoria.
Cass. Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato)
Conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la pronuncia cautelare richiede un giudizio prognostico e la Corte valuta se il giudice di merito abbia dato adeguata e logica motivazione, non riassumendo o rivedendo le prove.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da eseguire in cancelleria dopo la pronuncia (formale indicazione amministrativa presente nel dispositivo).
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari la Corte verifica la congruità e la chiarezza della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare i fatti e le prove: il ricorrente deve indicare specifici vizi logico-giuridici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate.
- La gravità indiziaria nelle misure cautelari è valutata sul piano prognostico e probabilistico; intercettazioni e messaggi che mostrano corrispondenze temporali e importi costanti possono costituire base indiziaria sufficiente se argomentata adeguatamente dal giudice.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta quando l'estorsione è finalizzata a ottenere una 'protezione' sistematica dell'attività economica e ciò emerge in modo coerente dagli elementi indiziari; il giudice deve però esplicitare il nesso funzionale tra la condotta estorsiva e la capacità intimidatoria dell'organizzazione.
- Per contrastare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione occorre criticare puntualmente le conclusioni motivazionali del giudice del riesame, evidenziando errori logici, omissioni rilevanti o travisamenti delle risultanze, non limitandosi a negazioni generiche dei fatti.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, pericolosità sociale) rilevano la gravità dell'addebito, la persistenza della condotta, i precedenti penali e i collegamenti con organizzazioni criminali; il giudice deve motivare come tali elementi giustifichino una misura più afflittiva come la detenzione in carcere.
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