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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34163/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per omissione di motivazione circa la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre 31/01/2017-30/07/2017, che non era stata né esaminata né distinta tra i semestri concessi o negati; (2) vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio per altri quattro semestri, censurando la valutazione delle condotte del ricorrente (rifiuto trasferimento in udienza per presunta claustrofobia, occultamento di lievito, colluttazione con altro detenuto, offese e minacce a un agente penitenziario) come indicatori di mancanza di adesione al percorso rieducativo

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente al semestre 31/01/2017-30/07/2017 e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ritenendo che l'omesso esame e la mancata motivazione di quella specifica domanda costituiscano vizio da correggere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione ampia, logica e non contraddittoria circa la gravità delle condotte contestate e la loro rilevanza ai fini della mancata concessione della liberazione anticipata, e che il ricorrente non contestasse i fatti ma solo la valutazione di merito, rimessa al giudice di merito

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui la motivazione è del tutto assente (omessa decisione su un'istanza), determinando l'annullamento e il rinvio

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna); Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio per cui la Corte di cassazione non sindaca le valutazioni di merito e la persuasività della motivazione se non sussistono vizi di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; pertanto le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti e della gravità sono inammissibili

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di decidere o di motivare specificamente una domanda (es. su un determinato periodo/semestre), quel vizio è rilevante in cassazione e può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione dei fatti o della gravità delle condotte (valutazione di merito) sono generalmente inammissibili in cassazione, salvo che la motivazione sia assente, manifestamente illogica o contraddittoria
  • Per contestare efficacemente il diniego di benefici rieducativi è utile dimostrare l'assenza di accertamento delle condotte, la contraddittorietà della motivazione o produrre elementi nuovi e specifici che impongano una revisione del giudizio di merito
  • Prove mediche o documentali che attestino condizioni rilevanti (es. claustrofobia) dovrebbero essere tempestivamente prodotte in sede di merito e valorizzate nel contraddittorio, perché in cassazione non è possibile una nuova valutazione probatoria
  • Quando si contesta l'omessa valutazione di una domanda, la richiesta in cassazione deve essere circoscritta e motivata sul punto specifico da riesaminare; l'annullamento può essere limitato solo alla parte affetta da vizio

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