Cassazione Penale, Sentenza n. 34163/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per omissione di motivazione circa la richiesta di liberazione anticipata relativa al semestre 31/01/2017-30/07/2017, che non era stata né esaminata né distinta tra i semestri concessi o negati; (2) vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio per altri quattro semestri, censurando la valutazione delle condotte del ricorrente (rifiuto trasferimento in udienza per presunta claustrofobia, occultamento di lievito, colluttazione con altro detenuto, offese e minacce a un agente penitenziario) come indicatori di mancanza di adesione al percorso rieducativo
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente al semestre 31/01/2017-30/07/2017 e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ritenendo che l'omesso esame e la mancata motivazione di quella specifica domanda costituiscano vizio da correggere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione ampia, logica e non contraddittoria circa la gravità delle condotte contestate e la loro rilevanza ai fini della mancata concessione della liberazione anticipata, e che il ricorrente non contestasse i fatti ma solo la valutazione di merito, rimessa al giudice di merito
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui la motivazione è del tutto assente (omessa decisione su un'istanza), determinando l'annullamento e il rinvio
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna); Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Principio per cui la Corte di cassazione non sindaca le valutazioni di merito e la persuasività della motivazione se non sussistono vizi di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà; pertanto le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti e della gravità sono inammissibili
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di decidere o di motivare specificamente una domanda (es. su un determinato periodo/semestre), quel vizio è rilevante in cassazione e può determinare annullamento e rinvio per nuovo esame
- Le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione dei fatti o della gravità delle condotte (valutazione di merito) sono generalmente inammissibili in cassazione, salvo che la motivazione sia assente, manifestamente illogica o contraddittoria
- Per contestare efficacemente il diniego di benefici rieducativi è utile dimostrare l'assenza di accertamento delle condotte, la contraddittorietà della motivazione o produrre elementi nuovi e specifici che impongano una revisione del giudizio di merito
- Prove mediche o documentali che attestino condizioni rilevanti (es. claustrofobia) dovrebbero essere tempestivamente prodotte in sede di merito e valorizzate nel contraddittorio, perché in cassazione non è possibile una nuova valutazione probatoria
- Quando si contesta l'omessa valutazione di una domanda, la richiesta in cassazione deve essere circoscritta e motivata sul punto specifico da riesaminare; l'annullamento può essere limitato solo alla parte affetta da vizio
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