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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01799/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Simone era stato condannato dal Tribunale di Padova e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (capo 1) e per aggravamento del dissesto (capo 2), in relazione a prelievi per complessivi euro 1.276.426,98 effettuati come legale rappresentante della DS Informatica s.r.l. dichiarata fallita. Con il ricorso in Cassazione l'imputato denunciava: mancata o erronea valutazione delle prove a discarico (tra cui l'interrogatorio e la consulenza tecnica di parte), carenza di motivazione e travisamento probatorio; violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per aver fatto concorrere la stessa condotta sia nella bancarotta distrattiva sia in quella documentale (sostenendo che la falsificazione contabile sarebbe stata funzionale a dissimulare le distrazioni e quindi assorbita ex art. 15 cod. pen.); inesistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale perché le uscite erano riportate come "fatture da ricevere" e poi in "soci c/prelevamenti"; le somme sarebbero servite a pagare collaboratori esterni e risultavano coerenti con i costi di gestione; mancato riconoscimento dell'assenza del dolo specifico richiesto per alcune delle fattispecie contestate; e doglianze sulla qualificazione della condotta (possibile configurazione come bancarotta preferenziale ai sensi dell'art. 216, comma 4 legge fallimentare) e sull'applicazione delle norme penali sul calcolo della pena (art. 133 e art. 69 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: la Corte d'appello si era limitata a generico rinvio alla sentenza di primo grado senza confrontare analiticamente e criticamente le specifiche censure difensive e la consulenza di parte, dando luogo a motivazione meramente apparente. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. La Cassazione non ha deciso sul merito delle contestazioni sostanziali (presa di posizione sulla sussistenza del dolo o sulla ricomprensione delle fattispecie) ma ha disposto il rinvio per rideterminazione in conformità al principio di motivazione dovuta.

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    Invocato dalla difesa quale norma che consente l'assorbimento di una condotta in caso di connessione funzionale tra reati (la falsificazione contabile come strumento per dissimulare la distrazione) e quindi per escludere duplicazione sanzionatoria; la Corte di Cassazione ha rilevato la necessità che il giudice di merito affronti e motivi tale rilevante questione ma non ha deciso nel merito.

  • art. 216, comma 4 legge fallimentare

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta (bancarotta preferenziale) in ragione della circostanza che l'unico creditore certo sarebbe stato l'Agenzia delle Entrate; la Corte di Cassazione ha richiesto che il giudice d'appello si pronunci in modo motivato su tale deduzione.

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare

    Norma relativa all'aggravamento del dissesto (capo 2); la difesa contestava l'elemento oggettivo e soggettivo di tale reato prospettando che la movimentazione del conto "soci c/prelevamenti" era cessata prima della perdita del committente e che non vi sarebbe stata una condotta dolosamente preordinata ad aggravare il dissesto. La Cassazione ha ritenuto che tali censure siano meritevoli di esame motivato in sede di merito.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Norma che contiene una delle aggravanti rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità; la difesa ha contestato l'applicazione e la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità di un esame motivato del giudice di merito circa la sussistenza e il peso delle aggravanti rispetto alle attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato in relazione alla determinazione della pena in misura superiore al minimo; la difesa censurava la motivazione del giudice sulla scelta di elevare la pena. La Cassazione ha ritenuto che il tema della determinazione della pena debba essere riconsiderato con adeguata motivazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito al giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la difesa lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito deve esplicitare, con argomentazioni, le ragioni della scelta valutativa.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare in modo puntuale e analitico anche quando rinvia a quanto già deciso in primo grado: il mero rinvio è insufficiente se l'appello solleva questioni rilevanti e specifiche.
  • La motivazione apparente (elencazione di prove senza valutazione critica delle censure difensive) determina l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando la difesa contesta la coincidenza di atti materiali posti a fondamento di più reati (es. distrazione e falsificazione documentale), il giudice deve esaminare e motivare se sussiste assorbimento o concorso di reati secondo i principi di specialità e di scriminante applicabile (art. 15 c.p. e principio ne bis in idem sostanziale).
  • Le deduzioni istruttorie e la consulenza tecnica di parte che offrono ricostruzioni alternative richiedono una valutazione argomentata: il giudice deve spiegare perché le ritiene o non le ritiene attendibili rispetto alle risultanze contrarie.
  • In ipotesi di aggravamento del dissesto occorre valutare temporalmente e causalmente le condotte contestate (se la movimentazione dei conti è cessata prima della perdita del committente o dell'aggravamento) e verificare l'elemento soggettivo doloso; decisioni su tali punti richiedono motivazione specifica.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve esplicitare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e motivare eventuali scelte che portano a una pena superiore al minimo legale.

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