Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05405/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva già affermato la responsabilità dell'imputato per furto aggravato, ritenendo corretta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per furto aggravato, in relazione a fatti commessi a Palermo fino al 14 febbraio 2018, ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p. Il ricorso per cassazione conteneva un solo motivo: veniva censurato il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendone la riconoscibilità nel caso concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nel furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante non è di regola concedibile, poiché l'appropriazione illecita avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo in cui l'abitazione è occupata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata unitamente alla circostanza aggravante contestata nel caso concreto.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Circostanza aggravante del furto contestata e confermata nei giudizi di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ne ha escluso la concedibilità nel caso di furto di energia elettrica in utenza domestica, seguendo un orientamento di legittimità.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica in abitazione, l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. non è, di regola, applicabile, perché l'illecita appropriazione si realizza in modo continuativo e la consumazione del reato si protrae per tutta la durata dell'occupazione dell'immobile.
  • Quando il giudice di merito si conforma a un consolidato principio di legittimità sulla non concedibilità dell'attenuante per la natura continuativa dell'illecito, il motivo di ricorso che insiste sulla speciale tenuità del danno è manifestamente infondato.
  • In sede di legittimità, la contestazione della sola mancata concessione di un'attenuante può condurre all'inammissibilità del ricorso quando la censura si risolve nella mera riproposizione di una tesi incompatibile con l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.