Cassazione Civile, Ordinanza n. 25648/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS aveva richiesto a una società committente il pagamento di contributi e sanzioni, quale obbligata in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, per l'inadempimento contributivo della società subappaltatrice/datrice di lavoro. La committente aveva agito in giudizio per l'accertamento negativo del credito previdenziale e, in subordine, per la manleva delle società coinvolte nella filiera dell'appalto. I giudici di merito avevano emesso ordinanze declinatorie e il Tribunale di Trieste, rilevato il contrasto di competenza, ha sollevato conflitto d'ufficio. La questione posta alla Corte riguardava il criterio di competenza territoriale nelle controversie relative agli obblighi contributivi quando il pagamento è richiesto al responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003: se dovesse contare la sede dell'INPS competente a gestire il rapporto contributivo del datore di lavoro originario oppure la sede dell'impresa del committente obbligato in solido.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata. Ha ritenuto applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c., individuando il giudice competente nel tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a gestire il rapporto contributivo e a ricevere i contributi, anche quando il credito sia azionato nei confronti del committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003. Ha inoltre affermato che le domande di manleva subordinate seguono la competenza della domanda principale ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per la natura del giudizio.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi non introduce un criterio di competenza territoriale autonomo: il responsabile solidale subentra, verso l'ente previdenziale, nella posizione del datore di lavoro ai fini della controversia
La competenza nelle controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e alle sanzioni civili spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a gestire il rapporto contributivo, ricevere i contributi e pretenderne il pagamento
Le domande subordinate di manleva o garanzia connesse alla domanda principale seguono la competenza del giudice della causa principale
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto l'accertamento dell'obbligo contributivo, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che gestisce il rapporto contributivo, non già in base alla sede del soggetto convenuto quale responsabile solidale.
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 non altera il criterio speciale di competenza previsto per le controversie in materia di obblighi del datore di lavoro, poiché il solidale assume, nei confronti dell'ente, una posizione sostanzialmente sostitutiva rispetto al rapporto contributivo principale.
- Quando alla domanda principale si accompagnano domande di manleva o di rifusione subordinate e connesse, la competenza su tali domande segue quella del giudice competente per la pretesa principale.
- In materia di previdenza obbligatoria, il criterio di collegamento privilegiato è quello della contiguità tra sede amministrativa di gestione del rapporto contributivo e sede giudiziaria, anche se il pagamento è chiesto a un soggetto diverso dal datore di lavoro originario.
Come è indicizzato
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