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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34872/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiuti in appello: sosteneva che la decisione si fondasse su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica e su un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né effettuare un raffronto tra la motivazione impugnata e modelli argomentativi esterni. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'affermazione di responsabilità, evidenziando artifici e raggiri finalizzati a ottenere i versamenti frazionati della persona offesa, indotta a versare somme perché convinta dell'impossibilità di ottenere il finanziamento per uno scooter elettrico mai consegnato. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche erano stati sorretti da motivazione congrua, valorizzando l'abilità truffaldina, l'abuso del rapporto fiduciario, l'entità del danno e i precedenti penali. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Indica il titolo di reato per il quale è stata affermata la responsabilità, ossia la truffa realizzata mediante artifici e raggiri ai danni della persona offesa.

  • art. 132 c.p.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la graduazione discrezionale del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per la determinazione della pena e per il giudizio sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state qualificate come oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o carente nei riferimenti agli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi né verificare la motivazione mediante confronto con modelli di ragionamento esterni alla decisione impugnata.
  • In materia di truffa, la responsabilità è adeguatamente motivata quando la sentenza di merito individua artifici e raggiri idonei a indurre la persona offesa in errore e a determinare l'esborso patrimoniale.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, essendo la graduazione della pena rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione richiami elementi rilevanti e non presenti contraddizioni logiche.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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