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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44579/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 09/12/2011 al 03/01/2012 e agli arresti domiciliari dal 04/01/2012 al 18/05/2012 per il reato di concorso in furto aggravato di cavi telefonici; l'imputato era stato successivamente assolto (Tribunale Napoli 08/02/2005) e per altra contestazione assolto in appello (26/10/2015). La Corte di Appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente colpa grave ostativa alla riparazione in ragione di elementi indiziari extraprocessuali (frequentazioni e riferimento al soprannome "Shoni" in una conversazione captata) e del comportamento processuale dell'istante (aver scelto di non rispondere all'interrogatorio di garanzia), che avrebbero creato l'apparenza della sua partecipazione ai furti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente e motivazionalmente inadeguata la valutazione della Corte territoriale. Ha stabilito che non può più rilevare, ai fini dell'ostatività alla riparazione, l'esercizio della facoltà di non rispondere (a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. per adeguamento alla direttiva UE 2016/343), e ha altresì ricordato che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante autonoma di tutti gli elementi probatori per accertare se il comportamento del ricorrente abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza del reato. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio, demandando anche la regolazione delle spese per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    L'innovazione normativa (lex mitior) impedisce di utilizzare il silenzio dell'imputato come comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; la modifica è applicabile retroattivamente e esclude rilevanza etiologica al diritto di non rispondere.

  • art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b)

    Riconosce la facoltà dell'indagato/imputato di non rispondere; tale esercizio non può essere usato contro di lui dopo la modifica normativa richiamata.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    "l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro"

    Principio europeo che rafforza la presunzione di innocenza e vieta l'uso del silenzio dell'imputato come indizio di colpevolezza; ha giustificato l'intervento legislativo nazionale.

  • Legge delega 22 aprile 2021, n. 53

    Norma di delega che ha portato all'adeguamento della disciplina nazionale alla direttiva UE 2016/343, determinando la modifica dell'art. 314 c.p.p. e l'introduzione delle tutele sul diritto al silenzio.

Massime di principio

  • Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione "ex ante" e autonoma: non si accerta la responsabilità penale, ma se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza del reato che ha indotto la misura cautelare.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere all'interrogatorio di garanzia non può, di per sè e dopo la modifica normativa del 2021, costituire elemento ostativo al riconoscimento della riparazione; il silenzio non deve essere utilizzato come prova o indizio di colpevolezza.
  • Possono essere considerati nell'esame del giudice della riparazione anche elementi extraprocessuali (frequentazioni, conversazioni captate, etc.), ma occorre accertare la concausalità di tali elementi rispetto all'adozione della misura cautelare e devono essere valutati con motivazione adeguata.
  • La semplice menzione di un soprannome, la non comprovata disponibilità di una utenza telefonica o collegamenti di qualità discutibile non sono di per sè idonei a dimostrare colpa grave; serve un convincente nesso causale e prove che evidenzino negligenza macroscopica, imprudenza o condotte omissive rilevanti.
  • Se la motivazione della corte territoriale è carente o non conforme ai principi giurisprudenziali/legislativi (in particolare sulla rilevanza del silenzio), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio.

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