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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44007/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Habbassi volta, in via principale, alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e, in via subordinata, alla remissione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre appello, per ritenuta intempestività della domanda. Il ricorrente deduceva che aveva avuto piena conoscenza della sentenza il 27/02/2024 e che la richiesta era stata trasmessa via PEC il 28/03/2024 (quindi entro il termine di 30 giorni), mentre il giudice dell'esecuzione aveva fissato la data di proposizione al 04/04/2024 ritenendola tardiva. Era inoltre contestata la valutazione della data di deposito risultante dalla cancelleria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato, dal controllo degli atti, che la PEC contenente l'istanza era pervenuta il 28/03/2024 e che il termine dei 30 giorni decorreva dal 27/02/2024; ha richiamato la norma che considera tempestivo il deposito via PEC se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pisa per nuovo giudizio sul punto. Ha inoltre osservato questioni di competenza del giudice dell'esecuzione in relazione alla richiesta di restituzione in termini e richiamato il principio secondo cui, in caso di provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Corte può disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato; nel caso era l'azione principale invocata per ottenere l'annullamento della sentenza irrevocabile per nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina la remissione in termini; invocata in via subordinata come rimedio per consentire la proposizione dell'appello oltre i termini ordinari

  • artt. 172 e 173 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla difesa in relazione alle modalità di comunicazione e notificazione, contestata l'errata applicazione da parte del giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato per vizio di motivazione/errata applicazione di norme processuali (error in procedendo) nella decisione di merito

  • art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (introdotto dall'art. 5-quinquies, legge n.199/2022)

    "il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la trasmissione via PEC pervenuta il 28/03/2024 è tempestiva se rientra entro le 24 del giorno di scadenza; ne deriva l'erroneità dell'attestazione di cancelleria che indicava data successiva

  • artt. 620 e 621 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai principi di competenza e rimessione degli atti quando un giudice è funzionalmente incompetente; utilizzati per motivare la trasmissione o il rinvio all'autorità competente

Massime di principio

  • La decorrenza del termine di 30 giorni per proporre istanza di rescissione o remissione in termini va calcolata dalla data di conoscenza effettiva della sentenza; verificare sempre la data di piena ed effettiva conoscenza.
  • Le trasmissioni via PEC si considerano tempestive se effettuate e ricevute entro le ore 24 del giorno di scadenza, ai sensi dell'art.87-bis d.lgs.150/2022 (come modificato); l'attestazione di cancelleria non può contrastare il certificato di recapito PEC senza adeguata giustificazione.
  • In caso di contestazione sulla data di deposito, il controllo degli atti da parte del giudice d'appello o della Cassazione può rettificare la data accertando la prova elettronica di invio/arrivo PEC.
  • Se la domanda di restituzione in termini non è proposta subordinatamente a una domanda principale volta a ottenere la non esecutività del provvedimento, la competenza a decidere sulla restituzione può non spettare al giudice dell'esecuzione ma al giudice dell'impugnazione; in caso di provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente la Corte di Cassazione può disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente o rinviare per nuovo giudizio.
  • Quando la doglianza è di natura processuale (error in procedendo), la Corte di Cassazione può valutare la correttezza in diritto della decisione prescindendo dalla motivazione del giudice a quo e controllando direttamente gli atti.

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